CondominioUmidità di risalita e concause strutturali: tra vespaio esclusivo e terrapieno condominiale

Giugno 29, 2026

 

Nel caso deciso dal Tribunale di Messina (ord. 24 maggio 2026) l’attrice, proprietaria di un appartamento al piano terra, lamenta gravi fenomeni di umidità di risalita e infiltrazioni sulle murature perimetrali. Chiede in via cautelare che il condominio sia obbligato a eseguire opere urgenti sulle parti comuni esterne (terrapieno addossato ai muri) e che sia accertata la responsabilità condominiale per i danni all’unità immobiliare. Il condominio eccepisce che la causa principale dell’umidità sarebbe interna, riconducibile al vespaio sottostante il pavimento dell’appartamento, qualificato come bene di proprietà esclusiva, con conseguente esclusione o forte riduzione della propria responsabilità.

 

2. Natura del vespaio: proprietà esclusiva e limiti

Il Tribunale muove dalla ricostruzione della nozione di vespaio, distinguendola dal suolo e dal sottosuolo condominiali ex art. 1117 c.c. 1 Richiamando la giurisprudenza di legittimità, viene valorizzata la linea che qualifica il vespaio come manufatto distinto dalle fondazioni, posto al servizio dell’unità al piano terra, e dunque normalmente di proprietà esclusiva del relativo proprietario (Cass. II, n. 8119/2004; Cass. II, n. 6357/1993; Cass. II, n. 8252/2025). In questa prospettiva, la manutenzione e l’eventuale cattivo stato del vespaio – specie se realizzato a camera d’aria sotto il pavimento – ricadono, in linea di principio, nella sfera di responsabilità del titolare dell’appartamento, non del condominio.

 

3. Terrapieno esterno e art. 1117 c.c.: la parte comune

Diversamente, il terrapieno posto all’esterno, a ridosso delle murature perimetrali, è inquadrato come parte del “suolo su cui sorge l’edificio” e, quindi, come bene comune ex art. 1117 c.c., in quanto elemento strutturale funzionale alla stabilità e alla protezione delle fondazioni. La giurisprudenza sul sottosuolo condominiale chiarisce che il suolo comune coincide con la porzione di terreno occupata dalle fondazioni e dalla parte infima dell’edificio, rispetto alla quale nessun condomino può procedere unilateralmente a scavi o modifiche (Cass. II, n. 10869/2023; Cass. II, n. 6154/2016). 2 Da ciò il Tribunale deduce che opere di drenaggio, impermeabilizzazione e sistemazione del terrapieno gravano sul condominio, quale custode delle parti comuni.

 

4. Concause, obblighi del condominio e profili processuali

Il giudice afferma che la presenza di concause (vespaio esclusivo difettoso e terrapieno condominiale inadeguato) non esonera il condominio dall’obbligo di intervenire sulle parti comuni e di contribuire al risarcimento in proporzione al proprio apporto causale. In sede cautelare, è sufficiente la verosimile incidenza del terrapieno comune nel mantenere o aggravare l’umidità per ordinare lavori esterni urgenti. Sul piano probatorio, l’esperienza suggerisce:

 

incaricare un tecnico che distingua con precisione le cause interne/esterne;

chiedere CTU anche in fase cautelare;

strutturare le domande in modo da ottenere: a) condanna del condominio per le opere sulle parti comuni; b) eventuale accertamento del concorso di colpa del proprietario per il vespaio.

 

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