NewsInfortunio in smart working e sentenza Trib. Padova n. 462/2025

Giugno 30, 2026

 

La vicenda riguarda una dipendente universitaria in lavoro agile che, durante una riunione da remoto, si alza dalla postazione per recuperare documenti di lavoro e cade, riportando lesioni, chiedendo tutela INAIL come infortunio sul lavoro. Il Tribunale di Padova (sent. n. 462 dell’8 maggio 2025) è chiamato a verificare se l’evento rientri nell’ambito dell’art. 23 L. 22 maggio 2017, n. 81, che estende la copertura infortunistica ai lavoratori agili per i rischi connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali e per gli infortuni in itinere connessi al “normale percorso” casa–luogo prescelto. 1 Il nodo centrale è se la dinamica (alzarsi per prendere documenti necessari alla riunione) integri l’“occasione di lavoro” nonostante il contesto domestico.

 

2. Quadro normativo: art. 23 L. 81/2017, INAIL e occasione di lavoro

L’art. 23 L. 81/2017 disciplina, da un lato, gli obblighi di comunicazione del lavoro agile al Ministero del lavoro; dall’altro, la tutela INAIL degli infortuni e delle malattie professionali del lavoratore agile. Il comma 2 conferma che il lavoratore agile è coperto per eventi “in occasione di lavoro”, richiamando i criteri generali del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (artt. 1, 2, 4), già applicabili a tutti i lavoratori assicurati. “Occasione di lavoro” comprende tutte le condizioni in cui l’attività produttiva si svolge, con rischio specifico o generico aggravato dal lavoro, anche se l’evento dipende da fatto di terzi o da situazioni proprie del lavoratore, salvo il “rischio elettivo”. La circolare INAIL 2 novembre 2017 n. 48 ha chiarito che il lavoro agile non fa venir meno i requisiti oggettivi e soggettivi della copertura assicurativa.

 

3. Nesso causale, ambiente domestico e ragionamento del giudice

Nel lavoro agile, il giudice deve verificare:

 

se la condotta al momento dell’evento sia funzionalmente collegata all’attività lavorativa;

se l’evento derivi da causa violenta in rapporto causale con tale attività;

se sia escluso un rischio elettivo, cioè un comportamento abnorme e arbitrario del lavoratore. Nel caso di Padova, alzarsi per reperire documenti necessari alla riunione integra un atto strettamente strumentale alla prestazione, idoneo a radicare l’“occasione di lavoro” e il nesso causale, pur all’interno dell’abitazione. La natura domestica del luogo non è decisiva: l’art. 23 tutela espressamente la prestazione resa “all’esterno dei locali aziendali” e l’INAIL ha assimilato classificazione tariffaria e retribuzione del lavoratore agile a quelle del personale interno.

4. Implicazioni pratiche e evoluzione delle categorie infortunistische

Per i lavoratori, la pronuncia conferma che:

 

la copertura INAIL opera anche in casa, se l’evento è collegato alla prestazione (es. spostamenti brevi per esigenze lavorative);

resta escluso il rischio elettivo (condotte del tutto eccentriche rispetto al lavoro).

Per i datori di lavoro, emergono obblighi:

 

di definire accordi di lavoro agile che individuino, senza irrigidire eccessivamente, riferimenti spazio-temporali della prestazione, per facilitare la prova dell’occasione di lavoro;

di integrare la valutazione dei rischi con profili ergonomici, organizzativi e di formazione specifica sul lavoro agile.

La diffusione stabile dello smart working impone di leggere in chiave evolutiva le categorie di “luogo di lavoro” e “infortunio in occasione di lavoro”, evitando un arretramento delle tutele rispetto al paradigma del lavoro in sede.

 

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