Oggi, grazie alla riforma Cartabia e alla successiva conferma della Cassazione (Cass. 16 ottobre 2023 n. 28727), è possibile trattare separazione e divorzio in un unico contesto processuale, sia nei procedimenti congiunti sia in quelli contenziosi, inserendo nello stesso atto (ricorso o comparsa) la domanda di separazione e la domanda di divorzio con le relative richieste economiche e familiari.
Tuttavia, il divorzio non può essere pronunciato immediatamente: rimane fermo il presupposto temporale della previa separazione protratta per 6 o 12 mesi, sicché la domanda di divorzio, pur contenuta nello stesso atto, diventa procedibile solo una volta maturati tali termini.
Nei procedimenti congiunti, ciò si traduce nella possibilità di un vero e proprio “ricorso unico” con condizioni concordate per entrambe le fasi; nei procedimenti contenziosi, il cumulo consente al giudice di gestire in modo unitario, e secondo il principio di concentrazione delle tutele, l’intero percorso dalla separazione al divorzio, anche attraverso meccanismi di connessione e riunione dei giudizi eventualmente pendenti davanti a giudici diversi.

