1. Regola di fondo
Nella separazione (e poi nel divorzio) non conta tanto “a chi è intestata la casa”, ma se ci sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti e con quale genitore convivono stabilmente.
2. Casa familiare e assegnazione
La casa familiare è l’abitazione dove si svolgeva la vita della famiglia, con le sue pertinenze e arredi.
L’assegnazione della casa non cambia la proprietà: il proprietario (o i comproprietari) restano tali, ma il giudice attribuisce il diritto di abitare la casa ad uno dei coniugi nell’interesse dei figli. Non nasce un diritto reale (tipo usufrutto/abitazione), ma un diritto di godimento legato alla tutela della prole.
3. Quando il giudice può assegnare la casa
La casa può essere assegnata solo se:
ci sono figli minori; oppure
ci sono figli maggiorenni non autosufficienti (senza loro colpa) o con disabilità che richiede sostegno elevato.
In tal caso, di regola la casa viene assegnata al genitore con cui i figli convivono stabilmente, anche se non è proprietario o è solo comproprietario.
Se non ci sono figli, o se i figli sono maggiorenni economicamente autosufficienti e non conviventi in modo stabile, la casa non può essere assegnata come “aiuto” al coniuge economicamente più debole: in quel caso l’uso segue la proprietà (o la comproprietà) e l’eventuale squilibrio economico si compensa solo con l’assegno di mantenimento/divorzile.
4. Effetti pratici per i diversi casi di intestazione
Casa intestata ad entrambi (comproprietà o comunione legale)
Con figli minori/non autosufficienti conviventi con un genitore: casa assegnata a quel genitore, ma la comproprietà resta; l’altro non può usare l’immobile finché dura l’assegnazione.
Senza figli rilevanti: niente assegnazione; si applicano le regole sulla comunione (uso, eventuale indennità per chi è escluso, possibilità di divisione anche giudiziale).
Casa intestata solo a uno dei coniugi (anche in separazione dei beni)
Con figli minori/non autosufficienti che vivono con l’altro coniuge: il giudice può assegnare la casa al coniuge non proprietario; il proprietario resta tale ma non può abitare la casa finché dura l’assegnazione.
Senza figli rilevanti: nessuna assegnazione; la casa spetta al proprietario.
5. Opponibilità ai terzi e mutuo
Se il provvedimento di assegnazione viene trascritto, è opponibile ai terzi che acquistano dopo, ma non prevale su un’ipoteca già iscritta prima (il creditore può comunque pignorare e vendere, con il vincolo di rispettare l’assegnazione se opponibile).
Il mutuo non cambia: resta obbligato chi lo ha firmato; l’assegnazione riguarda solo chi abita la casa, non i rapporti con la banca.
6. Effetti economici (assegno e indennità)
Il fatto di abitare gratuitamente nella casa familiare ha un valore economico e viene considerato nel calcolo dell’assegno di mantenimento o divorzile (di solito riducendolo).
Se non c’è titolo (nessuna assegnazione) e un comproprietario usa da solo la casa contro la volontà dell’altro, quest’ultimo può chiedere un’indennità commisurata al valore locativo di mercato.
Quando cessano i presupposti dell’assegnazione (es. figli diventano autosufficienti) e l’ex assegnatario resta in casa, può essere dovuta un’indennità di occupazione dalla data di accertamento della cessazione.
7. Passaggio dalla separazione al divorzio
Con il divorzio cessano automaticamente i provvedimenti della separazione (compresa l’eventuale assegnazione della casa), salvo che il giudice del divorzio disponga di nuovo l’assegnazione, sempre e solo a tutela dei figli. Se nel divorzio non si dice nulla sulla casa, si torna alle regole di proprietà/comunione e di eventuale divisione.

