CondominioResponsabilità dell’amministratore che non recupera le quote dei morosi

Maggio 18, 2026
  1. Richiamo dei fatti e dei problemi di diritto

Si ipotizza un condominio in cui alcuni condomini non pagano le quote approvate dall’assemblea (preventivo o consuntivo). L’amministratore, pur essendo a conoscenza della morosità, si limita a solleciti tardivi o addirittura non intraprende alcuna iniziativa giudiziale o esecutiva entro i termini previsti, lasciando crescere l’ammanco di cassa.

Occorre capire:

  • quali sono, in diritto condominiale italiano, gli obblighi specifici dell’amministratore nel riscuotere i contributi e nel promuovere azioni (decreto ingiuntivo, esecuzione, ecc.) contro i morosi;
  • se e in che misura la sua inerzia o il suo ritardo possono generare responsabilità civile verso il condominio (danno da mancato recupero, maggiori spese, impossibilità di agire, ecc.);
  • quali conseguenze può avere sul rapporto fiduciario: revoca assembleare “politica”, revoca giudiziale per “gravi irregolarità” o “giusta causa”, responsabilità professionale;
  • quali rimedi concreti ha il condominio (o il singolo condomino) per reagire alla condotta omissiva.
  1. Obblighi legali dell’amministratore verso i condomini morosi

2.1. Dovere generale di gestione diligente

L’amministratore deve svolgere l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, applicandosi le norme sul mandato (artt. 1710 e 1725 c.c., richiamate dall’art. 1129 c.c.).

Ciò implica che:

  • deve curare la gestione economica e la contabilità del condominio;
  • risponde verso il condominio in caso di inadempimento dei doveri di gestione e amministrazione (tenuta contabilità, rapporti con fornitori, adempimenti fiscali, ecc.).

2.2. Obbligo di riscuotere i contributi e di agire contro i morosi

Gli obblighi specifici in tema di morosità sono:

  • Riscossione dei contributi: l’amministratore deve riscuotere dai condomini i contributi dovuti per le spese condominiali e pagare le somme occorrenti per la manutenzione ordinaria e i servizi comuni (art. 1130 c. 1 n. 3 c.c.).
  • Iniziative tempestive verso i morosi:
    • in caso di ritardo nel pagamento oltre la scadenza, “deve prendere le opportune iniziative per riscuotere quanto dovuto”, inviando solleciti quanto prima, soprattutto se l’ammanco di cassa è rilevante.
    • non può indugiare quando la morosità espone il condominio a pericolo di danni.
  • Divieto di accordi dilatori senza mandato: l’amministratore non ha il potere di pattuire autonomamente dilazioni o transazioni con i morosi; solo l’assemblea può approvare una transazione o delegare l’amministratore a farlo, fissando i limiti. [Cass. 8 giugno 2020 n. 10846]
  • Obbligo di azione giudiziale coattiva entro 6 mesi:
    • dopo i tentativi bonari, l’amministratore è tenuto a promuovere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c. senza necessità di autorizzazione assembleare.
    • deve agire per la riscossione forzosa entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui è compreso il credito, salvo dispensa espressa dell’assemblea (art. 1129 c. 9 c.c.).
  • Diligenza nel processo e nell’esecuzione: una volta iniziata l’azione, deve:
    • fornire al difensore la documentazione necessaria (verbale assemblea con piano di riparto, ecc.); [Cass. 24 settembre 2020 n. 20003]
    • individuare correttamente il vero proprietario/debitore, perché è solo questi il legittimato passivo; [Cass. SU 8 aprile 2002 n. 5035; Cass. 25 gennaio 2007 n. 1627]
    • curare diligentemente l’azione e la successiva esecuzione coattiva.

L’omessa o tardiva attivazione di questi strumenti integra una violazione di obblighi legali e contrattuali.

  1. Responsabilità civile dell’amministratore per inerzia nel recupero

3.1. Fondamento della responsabilità verso il condominio

Applicandosi le norme sul mandato, l’amministratore è responsabile verso il condominio per colpa (negligenza o imperizia) nell’adempimento dei propri obblighi, ogni volta che da tale condotta derivi un danno economico.

È rilevante non solo l’azione errata, ma anche la omissione di comportamenti dovuti:

  • mancata promozione di azione giudiziaria contro i morosi è espressamente indicata come tipico caso di omissione rilevante.

3.2. Tipologie di danno da inerzia o ritardo

L’inerzia o il ritardo ingiustificato nel recupero può generare, a carico dell’amministratore, responsabilità per:

  • mancato recupero del credito: ad esempio, perché il debitore nel frattempo diventa insolvente, aliena i beni o intervengono prescrizioni o preclusioni processuali;
  • maggiori oneri per il condominio: interessi passivi, penali contrattuali con fornitori, sospensione di servizi essenziali per mancanza di liquidità, ecc., riconducibili all’ammanco di cassa che l’amministratore avrebbe dovuto contenere agendo tempestivamente.
  • spese personali dell’amministratore esposto: se l’amministratore si espone con il proprio patrimonio per far fronte ai debiti condominiali (es. anticipi), ha diritto a rifarsi sul fondo comune formato dai contributi dei condomini non morosi; ciò evidenzia che l’omessa azione verso i morosi può scaricare costi indebiti sugli altri condomini.

In tutti questi casi, se il condominio prova:

  • l’obbligo di agire (norme citate);
  • l’inerzia o il ritardo ingiustificato;
  • il nesso causale tra inerzia e danno economico;
    l’amministratore può essere condannato a risarcire il danno.

3.3. Inerzia nell’azione già avviata

Rientra nelle gravi irregolarità anche il caso in cui, pur avendo promosso l’azione giudiziaria per la riscossione, l’amministratore “omette di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva” (art. 1129 c. 12 c. 6 c.c.).

Questa stessa condotta, oltre a fondare la revoca (v. infra), integra responsabilità per i danni derivanti dall’inefficacia o dalla decadenza dell’azione esecutiva.

  1. Conseguenze sul rapporto fiduciario e revoca dell’incarico

4.1. Revoca assembleare “libera”

Poiché il rapporto con l’amministratore si fonda sulla fiducia, l’assemblea può revocarlo in ogni momento, anche senza giusta causa, con le maggioranze previste per la nomina (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, art. 1129 c. 11 e art. 1136 c. 2 e 4 c.c.).

In tal caso:

  • l’amministratore revocato ha diritto al saldo dei propri crediti (compenso maturato, ecc.);
  • se la revoca avviene prima della scadenza annuale, senza giusta causa, in presenza di un mandato oneroso a tempo determinato, può pretendere anche il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1725 c.c., come riconosciuto da Cass. 19 marzo 2021 n. 7874.

Tuttavia, quando l’amministratore è inerte verso i morosi, l’assemblea può agevolmente motivare la revoca per giusta causa, escludendo il diritto al risarcimento a suo favore.

4.2. Revoca giudiziale per “giusta causa” e “gravi irregolarità”

Uno o più condomini possono rivolgersi al tribunale per ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore per giusta causa, quando ricorrono le ipotesi di cui all’art. 1129 c. 11 e c. 12 c.c. 9

Il procedimento è:

  • eccezionale e urgente, volto a tutelare la corretta gestione condominiale in presenza di condotte dell’amministratore idonee a cagionare grave danno. [Cass. 26 maggio 2025 n. 14039]
  • ammesso solo in presenza di gravi irregolarità specifiche, documentate e rilevanti, non per semplici errori formali o incomprensioni gestionali. [Trib. Pescara 26 giugno 2025]

Tra le gravi irregolarità rientrano, in particolare:

  • la “negligenza nell’azione di riscossione”: quando, promossa l’azione, l’amministratore omette di curarla diligentemente e di portare avanti l’esecuzione. [art. 1129 c. 12 c. 6 c.c.]

Più in generale, la giurisprudenza considera revocabile l’amministratore per ogni condotta che renda opaca la gestione o frustri il diritto di controllo dei condomini, purché di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione del mandato. [Trib. Milano 10 maggio 2018 n. 1532; Trib. Palermo sez. II 5 dicembre 2025]

L’inerzia sistematica nel perseguire i morosi, con conseguente aggravio per il condominio, può essere qualificata come comportamento professionalmente non diligente e, se grave, integrare il presupposto per la revoca giudiziale.

4.3. Responsabilità professionale e casi esemplificativi

L’amministratore è tenuto a:

  • gestire con diligenza fondi e conti condominiali, evitando confusione patrimoniale;
  • non utilizzare il conto condominiale per scopi personali, né anticipare somme personali e rimborsarsele in modo opaco.

È stato ritenuto, ad esempio, che l’amministratore che anticipa somme personali e si rimborsa con bonifici dal conto condominiale rischia la revoca giudiziale per confusione patrimoniale, anche se le spese sono reali e documentate (Trib. Genova 28 gennaio 2026 n. 6574).

Questo orientamento mostra come i giudici valutino con severità le condotte che mettono a rischio la corretta gestione economica; l’inerzia verso i morosi, laddove comporti squilibri di cassa o uso improprio di fondi, si inserisce nello stesso solco di responsabilità professionale.

  1. Ulteriori rimedi a disposizione del condominio

Oltre alla revoca e alla responsabilità risarcitoria, il condominio (o i singoli condomini) dispone di ulteriori strumenti:

  • Azione di responsabilità civile contro l’amministratore:
    • per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’omessa o tardiva azione verso i morosi (mancato recupero, maggiori oneri, ecc.), sulla base delle norme sul mandato e della colpa professionale.
  • Revoca assembleare e nomina di un nuovo amministratore:
    • l’assemblea può revocare l’amministratore e nominarne uno nuovo, che provveda finalmente al recupero dei crediti e alla regolarizzazione della gestione.
  • Ricorso al giudice per revoca e nomina:
    • in caso di inerzia dell’assemblea, i singoli condomini possono chiedere al tribunale la revoca giudiziale e, se del caso, la nomina di un amministratore giudiziario.
  • Controllo documentale:
    • i condomini hanno diritto di visionare ed estrarre copia dei registri (compreso quello di contabilità e l’anagrafe condominiale) per verificare la gestione, anche in relazione ai morosi e alle azioni intraprese.
  • Gestione delle morosità “residuali”:
    • se, nonostante le azioni intraprese, la morosità non può essere ripianata, l’amministratore può rivalersi sul fondo comune dei condomini non morosi per le esposizioni assunte, ferma restando la responsabilità del moroso.
  1. Conclusione – Applicazione al caso prospettato

Nel diritto condominiale italiano, l’amministratore che, pur conoscendo la morosità di alcuni condomini, non si attiva o si attiva con ingiustificato ritardo per il recupero delle quote, omettendo di promuovere nei termini le azioni giudiziali ed esecutive:

  • viola gli obblighi specifici di riscossione dei contributi e di azione coattiva entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 1129 c. 9 c.c.; art. 63 disp. att. c.c.; art. 1130 c. 1 n. 3 c.c.); 1 5 4
  • incorre in responsabilità civile verso il condominio, essendo sufficiente la colpa (inerzia/negligenza) e un danno economico (mancato recupero, maggiori oneri, ecc.), con obbligo di risarcimento;
  • espone sé stesso alla revoca assembleare, che può essere deliberata in ogni momento e, in presenza di condotta gravemente negligente, qualificata come per giusta causa (escludendo un eventuale diritto al risarcimento in suo favore);
  • può essere oggetto di revoca giudiziale su ricorso di uno o più condomini, quando la negligenza nella riscossione e/o nella cura delle azioni esecutive integra una “grave irregolarità” ai sensi dell’art. 1129 c. 12 c. 6 c.c., tale da pregiudicare seriamente gli interessi della collettività condominiale;
  • compromette il rapporto fiduciario e la propria posizione professionale, potendo essere chiamato a rispondere anche per condotte collegate (es. confusione patrimoniale, cattiva gestione del conto condominiale).

Il condominio (o il singolo condomino) dispone quindi di un ventaglio di rimedi: revoca assembleare, ricorso al giudice per revoca giudiziale, azione risarcitoria per i danni da inerzia e controllo documentale per raccogliere le prove delle omissioni.

In pratica, un amministratore che non si attiva seriamente e tempestivamente contro i morosi rischia, oltre alla perdita dell’incarico, di dover rispondere personalmente dei danni economici subiti dal condominio per effetto della sua inerzia.

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