«Se scopri un tradimento sbirciando nel telefono del partner, quegli screenshot potrebbero non valere nulla in tribunale.»
La Cassazione 4530/2025 ha chiarito che i messaggi sullo smartphone restano coperti da riservatezza:
gli screenshot sono utilizzabili solo se è provato che il coniuge aveva il diritto di accedere al telefono (consenso esplicito o consolidata abitudine a condividere password);
non basta la testimonianza “de relato” dell’amica che riferisce: «Mi ha detto che si scambiavano le password», se non ha visto nulla di persona;
se l’accesso è avvenuto senza reale autorizzazione, prevale la tutela della privacy e la prova del tradimento diventa inutilizzabile.
In un’epoca in cui tutto passa dallo smartphone, la regola è netta: la curiosità non giustifica la violazione della privacy, nemmeno tra marito e moglie, e rischia di far crollare l’intero impianto probatorio

