E se il tuo studio restasse tre mesi senza linea telefonica per colpa del cambio operatore? Un avvocato si è trovato proprio in questa situazione: niente telefono fisso, nessun nuovo cliente raggiungibile, ma le bollette continuavano ad arrivare. I giudici di merito avevano detto: niente risarcimento, perché non era stato provato un calo preciso di reddito. La Cassazione ha invece chiarito che in casi del genere il danno non è solo “quanto hai perso in fatturato”, ma anche la perdita di concrete opportunità di lavoro: la cosiddetta “perdita di chance”. In pratica, se dimostri che, per l’assenza della linea, hai perso una reale possibilità di acquisire nuovi clienti (ad esempio perché il numero era quello indicato su carta intestata, sito, targa dello studio, ecc.), questo è già un danno risarcibile, anche se non puoi quantificare al centesimo quanto avresti guadagnato. Il giudice può allora stimare il risarcimento in via equitativa, cioè “a buon senso” sulla base delle circostanze concrete, e la richiesta di non pagare le fatture per il servizio mai reso è una domanda autonoma rispetto al risarcimento del danno.
Cass. Civ., ord. n. 9230 del 12/04/2026

