Un condomino propone ricorso per la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio ai sensi dell’art. 1129, commi 11 e 12, c.c. e dell’art. 64 disp. att. c.c. . Nel ricorso individua come resistente non l’amministratore personalmente, ma il condominio, in persona dell’amministratore pro tempore, chiedendo anche la condanna del condominio alle spese di lite . Il condominio si costituisce in giudizio e solleva eccezione di difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il procedimento di revoca deve svolgersi esclusivamente tra il condomino ricorrente e l’amministratore, quale mandatario revocando, e non nei confronti dell’ente di gestione condominiale .
2. Principio sulla legittimazione passiva
Il Tribunale richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore ha natura di volontaria giurisdizione e si svolge tra condomino/i ricorrente/i e amministratore personalmente, non essendo necessario né previsto il coinvolgimento del condominio come parte processuale . Viene ribadito che, nel giudizio di revoca ex art. 1129 c.c. e art. 64 disp. att. c.c., legittimato a contraddire è solo l’amministratore e non il condominio, né sussiste litisconsorzio con gli altri condomini, in linea con quanto affermato, tra l’altro, da «Cass. IV-2, n. 4696/2020» .
3. Contenuto della decisione e ruolo della notifica
Ritenendo fondato il rilievo sul difetto di legittimazione passiva del condominio, il Tribunale di Cosenza rigetta il ricorso senza esaminare nel merito le gravi irregolarità dedotte (violazioni in tema di privacy, conflitto di interessi, convocazioni assembleari, esecuzione delle delibere) . Il decreto sottolinea che la corretta instaurazione del procedimento richiede che la domanda sia proposta e notificata direttamente all’amministratore, quale destinatario necessario del provvedimento di revoca; l’erronea individuazione del resistente nel condominio impedisce di proseguire l’esame della fondatezza sostanziale delle doglianze .
4. Conseguenze pratiche: spese di lite e corretta individuazione del resistente
Sul piano pratico, il Tribunale condanna il ricorrente a rifondere al condominio le spese di lite, liquidate in misura predeterminata (euro 1.168,00 oltre accessori), poiché il condominio è risultato vittorioso per avere visto accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva . Ne discende che, nei procedimenti di revoca ex art. 1129 c.c., è essenziale individuare come resistente l’amministratore personalmente: un errore sul soggetto passivo espone il condomino ricorrente al rigetto della domanda e alla condanna alle spese, senza che il giudice entri nel merito delle irregolarità contestate

