- L’ordinanza della Cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 23994 del 23 luglio 2026 riguarda l’interpretazione delle regole della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense sul mancato o parziale versamento dei contributi per un’annualità di iscrizione. La questione centrale è se un anno in cui i contributi minimi non siano stati integralmente pagati (o siano in parte prescritti) possa essere “cancellato” ai fini dell’anzianità contributiva e dell’iscrizione. Il principio affermato è che tale annualità resta valida ai fini dell’anzianità forense e del requisito di iscrizione, mentre il difetto contributivo può incidere solo sulla misura della pensione, tramite la minore base reddituale di riferimento.
La Cassazione (ord. n. 23994/2026, Sez. Lavoro) ha stabilito che l’anno in cui l’avvocato abbia versato solo in parte i contributi forensi, o li abbia in parte prescritti, non può essere escluso dall’anzianità contributiva né dall’iscrizione alla Cassa; il regolamento può disciplinare solo le conseguenze economiche, riducendo la media dei redditi pensionabili.
- Fatti essenziali e posizione della Cassa
La controversia nasce dal ricorso di un iscritto a Cassa Forense cui era stata contestata la validità, ai fini pensionistici, di un’annualità in cui i contributi non erano stati integralmente versati. La Cassa sosteneva, in base al proprio regolamento interno, che l’anno “incompleto” non potesse essere computato nell’anzianità contributiva, trattandosi di posizione non conforme agli obblighi minimi di contribuzione. La Corte d’appello aveva in sostanza avallato la linea della Cassa, ritenendo legittimo l’azzeramento dell’annualità in difetto di integrale versamento dei contributi previsti.
- Decisione della Cassazione e limiti al regolamento Cassa
La Cassazione ha cassato tale impostazione, affermando che il regolamento di Cassa Forense non può incidere sull’esistenza dell’annualità assicurativa, che resta acquisita ai fini dell’anzianità e dell’iscrizione una volta sussistiti i presupposti legali di obbligo contributivo. Ciò che il regolamento può disciplinare, invece, sono le sole conseguenze economiche del mancato o parziale versamento, ossia la riduzione della misura della pensione mediante l’abbassamento della media dei redditi di riferimento utilizzata per il calcolo della prestazione. La “sanzione” è quindi solo quantitativa, non estintiva dell’anno.

