1. Parti, oggetto e domande in causa
La sentenza è del Giudice di Pace di Casoria, sezione unica, su opposizione proposta da un contribuente contro la società di riscossione regionale per un preavviso di fermo amministrativo su autoveicolo.
L’atto opposto riguarda una comunicazione di iscrizione di fermo per € 278,20, riferita a tassa automobilistica (tassa di possesso) anno 2014, comprensiva di accessori.
L’attore chiede di dichiarare la nullità/inefficacia del preavviso perché notificato oltre i termini di legge, deducendo l’intervenuta prescrizione del credito.
2. Svolgimento essenziale del processo
Il contribuente agisce ex artt. 615 e 617 c.p.c., sostenendo che: l’avviso di accertamento per tassa 2014 è stato notificato il 24/04/2017; il preavviso di fermo è stato notificato solo il 28/07/2021; tra i due atti non sono state notificate ulteriori iniziative interruttive; il credito è quindi prescritto ai sensi dell’art. 2948 c.c. 2
La controparte si costituisce contestando in fatto e in diritto. Dopo produzione documentale e conclusioni, la causa viene trattenuta in decisione all’udienza del 22/10/2025. 2
3. Questioni preliminari e in diritto (giurisdizione, competenza, prescrizione)
Il giudice afferma: regolarità dell’atto introduttivo e proponibilità della domanda; contumacia di uno dei convenuti; propria competenza per valore (< € 5.000) e per territorio ex art. 27 c.p.c.; giurisdizione del giudice ordinario/di pace sugli effetti estintivi del credito dopo la definitività della cartella, richiamando Cass. SS.UU. n. 34447/2019 e n. 7822/2020.
Richiama inoltre il principio secondo cui la cartella esattoriale non è titolo giudiziale e segue il termine prescrizionale proprio del tributo, tranne il caso di provvedimento o sentenza passata in giudicato che consente l’“actio iudicati” decennale (Cass. SS.UU. n. 23397/2016; Cass. n. 22453/2017; n. 29996/2018).
4. Decisione finale e conseguenze pratiche
Poiché il credito riguarda tassa automobilistica, il giudice applica il termine prescrizionale triennale previsto dall’art. 5 D.L. 953/82, come modificato e convertito nella L. 60/1986.
Non essendo stati prodotti atti interruttivi della prescrizione tra l’avviso di accertamento (2017) e il preavviso di fermo (2021), viene dichiarata l’intervenuta prescrizione del credito e annullato il ruolo relativo a € 278,20 per tassa di possesso 2014.
La domanda del contribuente è accolta; la parte convenuta è condannata in solido alle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 400,00 oltre accessori di legge.

