Il Tribunale di Milano non ce la fa, ancora una volta. Con decreto firmato oggi, il presidente Fabio Roia ha prorogato fino al 30 settembre 2026 la sospensione dell’obbligatorietà dell’utilizzo dell’applicativo APP per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie nel procedimento penale. Non è la prima proroga, né la seconda, il provvedimento si inserisce in una catena che risale a gennaio 2025, ogni volta gli stessi problemi e, ogni volta, qualche settimana in più. La proroga è possibile perché il codice di procedura penale consente al presidente del tribunale di sospendere l’obbligo del deposito digitale quando i sistemi informatici non funzionano, senza dover attendere un’attestazione formale dal Ministero. È una valvola di sicurezza pensata esattamente per situazioni come questa.
Roia la usa per prolungare il c.d.“doppio binario”. Quindi finché i sistemi non reggono, atti e documenti possono circolare sia in digitale che su carta. Il provvedimento è impietoso nella descrizione delle disfunzioni. Il verbale della riunione operativa del 18 giugno 2026 fotografa una situazione tutt’altro che prossima alla normalizzazione. Sul portale NDR della Procura, il caricamento dell’atto nativo digitale relativo alla comunicazione di notizia di arresto in esito all’arresto genera ritardi tali da compromettere la disponibilità telematica degli atti per i giudici chiamati alla convalida. L’APP non consente il deposito previsto dall’art. 293, co. 3, c.p.p. e le ordinanze depositate nel sistema non transitano in TIAP (l’unico applicativo visibile agli avvocati) rendendo necessaria la scansione di atti che sono, per definizione, nativi digitali. I ticket aperti per segnalare i malfunzionamenti restano in gran parte inevasi. La situazione del Riesame è definita “ancora più problematica”. Le funzionalità del settore non sono completate a livello ministeriale, la trasmissione degli atti tra Procura e Riesame si è rivelata impossibile nel corso dell’unica sperimentazione avviata, e istanze, memorie e nomine caricate dagli avvocati sul portale non transitano, con conseguente trasmissione d’emergenza via PEC. Analoga impasse nelle archiviazioni. La lentezza della rete del Distretto di Milano (già nota alla DGSIA) rischia di rendere incompatibili i tempi di esitazione con le esigenze di definitività dei procedimenti, che si contano in migliaia. Permane inoltre un problema strutturale di riservatezza, infatti quando arriva una richiesta di misura cautelare, l’atto è visibile a tutto il personale amministrativo prima ancora che al magistrato assegnatario, con un sistema di riservatezza che può essere attivato solo successivamente e che comporta, di fatto, la temporanea “sparizione” del fascicolo dall’applicativo. Il decreto dispone due distinte proroghe, entrambe decorrenti dal 1° luglio 2026 e fino al 30 settembre 2026. La prima riguarda le attività connesse ai giudizi con rito direttissimo, con esclusione degli atti nativi digitali formati dal giudice nella fase successiva alla convalida dell’arresto, e i provvedimenti ex artt. 276 e 299 c.p.p. adottati fuori udienza. La seconda copre le archiviazioni per procedimenti a carico di noti e ignoti in trattazione alla sezione GIP-GUP, i procedimenti del libro IV c.p.p., le impugnazioni in materia di sequestro probatorio e le convalide di misure precautelari davanti al GIP. Per il Riesame, Roia raccomanda espressamente di continuare a utilizzare “il sistema e la prassi vigente attualmente” , il che equivale, nella sostanza, a non usare APP. La situazione, secondo le stime riportate nel decreto, potrebbe normalizzarsi entro settembre 2026. Le proroghe precedenti dicevano la stessa cosa.
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