1. Contesto fattuale essenziale
Una dentista ottiene decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso professionale relativo a cure odontoiatriche; la paziente propone opposizione deducendo inadempimento e chiedendo, in sostanza, la restituzione del compenso per prestazioni inutili o dannose. Nel corso del giudizio vengono espletate due consulenze tecniche d’ufficio, entrambe inconcludenti quanto alla correttezza dell’operato della prima dentista, poiché il quadro clinico risulta profondamente modificato da successivi interventi di altro odontoiatra, che rendono impossibile una ricostruzione certa delle cure originarie e del nesso causale con i danni lamentati.
2. Decisioni di merito e errore nel riparto probatorio
Il Tribunale di Savona respinge l’opposizione, ritenendo non provato l’inadempimento del sanitario e confermando il diritto al compenso, alla luce dell’incertezza tecnica emersa dalle CTU. La Corte d’appello di Genova riforma la decisione, valorizzando l’incapacità della dentista di dimostrare l’esatto adempimento e condannandola alla restituzione, applicando in modo estensivo il principio della “vicinanza della prova” ex artt. 1218 e 2697 c.c.
L’errore sta nell’aver fatto gravare sul medico le conseguenze dell’assoluta impossibilità tecnica di accertare l’operato, derivante da interventi successivi di terzi.
3. Ragionamento della Cassazione su onere della prova
La Cassazione richiama i principi consolidati: in responsabilità sanitaria contrattuale il paziente deve provare contratto (o contatto sociale), aggravamento o nuova patologia e nesso causale, almeno secondo il criterio del “più probabile che non”, mentre il medico o la struttura devono provare l’esatto adempimento o che l’inadempimento è dipeso da causa non imputabile (artt. 1218, 2697 c.c.; Cass. S.U. n. 13533/2001, n. 577/2008). Tuttavia, la regola di vicinanza della prova non può trasformarsi in responsabilità oggettiva: se, nonostante l’attività istruttoria, il nesso causale o l’inadempimento restano tecnicamente indimostrabili, l’onere non è assolto dal paziente e la domanda risarcitoria o restitutoria deve essere rigettata.
4. Principio di diritto e conseguenze nelle cure dentistiche
La Corte afferma che, nelle controversie su cure dentistiche, l’impossibilità tecnica di ricostruire l’operato del primo dentista, dovuta a interventi successivi di altri professionisti, non consente di condannare il sanitario alla restituzione del compenso se il paziente non dimostra, con sufficiente probabilità, l’inadempimento e il nesso causale. In caso di “stallo probatorio” sull’inadempimento, l’incertezza si risolve a sfavore del paziente-attore, non del medico, restando impregiudicato il diritto del professionista al compenso pattuito o liquidato in via monitoria. La Cassazione quindi cassa la sentenza d’appello, ribadendo che la presunzione ex art. 1218 c.c. non copre le lacune probatorie sul fatto costitutivo del diritto azionato.
Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19734

