Colpa medicaMalpractice e azione di regresso: perché la semplice diffida della struttura non attiva la polizza del medico

Giugno 19, 2026

Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 12 maggio 2026, n. 13826

L’ordinanza riguarda un caso in cui struttura sanitaria e medico sono stati condannati insieme a risarcire un danno da malpractice; la struttura ha pagato tutto e poi ha chiesto al medico di restituirle quanto versato, e il medico ha chiesto alla propria assicurazione di coprire questa “rivalsa”, ma la polizza del medico prevedeva copertura solo se la struttura fosse stata insolvente oppure se avesse promosso una vera azione giudiziale di rivalsa per dolo o colpa grave, non in presenza della sola richiesta stragiudiziale (cioè una lettera o diffida senza causa in tribunale), che quindi non basta a far scattare la garanzia. 123

 

In questo tipo di cause contro l’assicurazione, è il medico che deve allegare e provare che il “rischio assicurato” descritto in polizza si è davvero verificato (ad esempio dimostrare che esiste una sentenza o un atto di citazione con cui la struttura ha esercitato la rivalsa nei suoi confronti); se manca questa prova, il giudice deve rigettare la domanda perché manca il fatto base che fa nascere il diritto all’indennizzo. 123

 

La Cassazione spiega anche che non c’è stata “decisione a sorpresa”: per decisione a sorpresa si intende quando il giudice fonda la sentenza su una questione nuova, imprevedibile e non discussa dalle parti, in violazione del contraddittorio previsto dall’art. 101 c.p.c.; qui, invece, il giudice si è limitato a verificare, come è suo dovere, se fosse provato un elemento essenziale della domanda (l’effettivo esercizio giudiziale della rivalsa), cioè un fatto che era al centro del processo e che le parti potevano e dovevano discutere

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