CondominioCrediti e debiti in condominio: si possono compensare?

Giugno 19, 2026

La Corte d’Appello di Catania (sent. 26 maggio 2026 n. 734) ha esaminato il caso di un condomino moroso opposto a decreto ingiuntivo per quote arretrate, che chiedeva in riconvenzionale il risarcimento dei danni da infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale.

 

Il Tribunale di Ragusa, in primo grado, aveva ridotto il risarcimento ritenendo che il condomino avesse concorso al danno ex art. 1227 c.c. per la sua inerzia.

La Corte d’Appello ha invece riconosciuto per intero il risarcimento, ritenendo insussistente il concorso di colpa del danneggiato, e ha condannato il condominio a pagare l’intero importo dei danni.

 

2. Mancata partecipazione alle assemblee e concorso di colpa

Il condominio sosteneva che il condomino, non partecipando alle assemblee dal 2004, avesse contribuito all’inerzia manutentiva sul tetto, divenendo così corresponsabile del danno.

La Corte ha escluso che la semplice mancata partecipazione alle assemblee possa incidere sulla formazione della volontà dell’assemblea, che delibera comunque con le maggioranze di legge.

Pertanto questa condotta non può essere considerata concausa dei danni da infiltrazioni e non giustifica una riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c.

 

3. Ammissibilità della domanda riconvenzionale in opposizione

Il condominio eccepiva l’inammissibilità della domanda riconvenzionale risarcitoria, sostenendo che il credito da infiltrazioni (illecito extracontrattuale) fosse autonomo rispetto al credito per oneri condominiali.

La Corte ha invece ritenuto ammissibile la riconvenzionale: esiste un collegamento oggettivo tra i contributi per lavori di manutenzione straordinaria del tetto e i danni causati proprio dal cattivo stato manutentivo di quel tetto.

In presenza di tale collegamento, è legittimo trattare insieme le due domande nel medesimo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

4. Compensazione tra risarcimento e quote condominiali

Accertato il credito risarcitorio del condomino per i danni da infiltrazioni e il debito per quote condominiali, tali posizioni possono essere compensate sino a concorrenza, se ne ricorrono i presupposti (reciprocità, omogeneità, liquidità, esigibilità).

La compensazione può essere fatta valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mediante domanda riconvenzionale, ottenendo così una riduzione o estinzione del debito per oneri condominiali.

Resta fermo che il condomino non può rifiutarsi in assoluto di pagare le quote, ma può far valere il proprio controcredito risarcitorio per neutralizzare in tutto o in parte la pretesa♦ del condominio.

 

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