Circolazione stradaleInvestimento doloso di passanti con autoveicolo e operatività dell’assicurazione RCA

Maggio 21, 2026
  1. Richiamo dei fatti e questioni giuridiche

Un soggetto, alla guida di un’autovettura, decide consapevolmente e volontariamente di investire più passanti, provocando gravi danni alla persona. L’auto è coperta da regolare polizza di responsabilità civile auto obbligatoria (RCA).

Le questioni da esaminare sono:

  1. Inquadramento della responsabilità da circolazione di veicoli: ruolo dell’art. 2054 c.c., presunzione di responsabilità del conducente, eventuale responsabilità solidale del proprietario.
  2. Natura e funzione dell’assicurazione RCA: quali rischi copre, rapporto con l’assicurazione RC generale ex art. 1917 c.c., distinzione tra fatti colposi e fatti dolosi.
  3. Effetti del dolo del conducente: se e quanto il dolo del conducente incida sulla copertura RCA e se il danno alle vittime rientri comunque nel “rischio assicurato”.
  4. Tutela dei terzi danneggiati (i passanti): rilievo della posizione del terzo danneggiato nel sistema italiano, possibilità di azione diretta contro l’assicuratore.
  5. Rapporti esterni ed interni: differenza tra obbligo dell’assicuratore verso i terzi e rapporti di regresso/rivalsa verso l’assicurato che ha agito dolosamente.

L’analisi si colloca nell’ordinamento italiano e fa riferimento a norme e giurisprudenza italiane, in un contesto armonizzato con i principali sistemi europei in tema di tutela del terzo danneggiato.

 

  1. Disciplina generale della responsabilità da circolazione ex art. 2054 c.c.

2.1. Presunzione di responsabilità del conducente

L’art. 2054, comma 1, c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

Questa è una presunzione di colpa del conducente, fondata sul rapporto di causalità tra circolazione del veicolo ed evento dannoso.

Caratteristiche essenziali:

  • Presunzione a carico del conducente: il conducente è tenuto al risarcimento finché non dimostra di aver adottato ogni cautela idonea ad evitare il danno.
  • Tutela ampia del danneggiato: il principio ha carattere generale e si applica a tutti i soggetti che subiscono danni dalla circolazione del veicolo, ivi compresi i trasportati e i terzi estranei (come i passanti).
  • Possibile concorso di colpa del danneggiato: anche in presenza della presunzione, il giudice può accertare un concorso di colpa del danneggiato, riducendo il risarcimento in proporzione.

Nel nostro caso, l’elemento soggettivo non è solo colposo ma doloso (intenzionale); ciò non elimina l’applicazione dell’art. 2054 c.c. sul piano civilistico, ma rafforza la responsabilità del conducente: la prova liberatoria (“tutto il possibile per evitare il danno”) è, in pratica, impossibile in presenza di dolo.

2.2. Responsabilità solidale del proprietario e di altri soggetti

Il comma 3 dell’art. 2054 c.c. prevede la responsabilità solidale del proprietario, dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio, con il conducente, salvo prova che la circolazione è avvenuta contro la loro volontà.

Punti chiave:

  • Responsabilità solidale proprietario–conducente per i danni causati a terzi estranei alla circolazione (quindi anche passanti).
  • L’elenco dei soggetti solidalmente responsabili ha carattere tassativo.
  • Se il veicolo è in leasing, responsabile in solido con il conducente è l’utilizzatore (locatario) e non il proprietario concedente, perché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del bene.

Nel caso prospettato:

  • Il conducente doloso è sicuramente responsabile ex art. 2054 c.c. verso i passanti.
  • Il proprietario (se diverso) è in linea di principio responsabile in solido, salvo che dimostri che il veicolo è stato posto in circolazione contro la sua volontà (ipotesi da valutare in concreto: ad es. furto, uso non autorizzato).

 

  1. Natura e funzione dell’assicurazione RCA e rischio assicurabile

3.1. Funzione dell’assicurazione RCA nel sistema italiano

Nel nostro ordinamento la tutela del terzo danneggiato da circolazione di veicoli è considerata di massimo rilievo.

Il sistema è costruito su alcuni pilastri:

  • Assicurazione obbligatoria RCA per i veicoli a motore, per garantire la solvibilità del responsabile e la tutela effettiva del danneggiato.
  • Estensione dell’area dei danni risarcibili e prevalenza del rapporto di causalità sull’elemento soggettivo.
  • Fondo di garanzia per le vittime della strada, a copertura di ipotesi particolari (veicoli non assicurati, non identificati, o posti in circolazione contro la volontà del proprietario, ecc.).

L’assicurazione RCA, pur essendo un contratto di assicurazione della responsabilità civile, ha una forte funzione di solidarietà sociale: non solo protegge il patrimonio dell’assicurato, ma soprattutto garantisce il ristoro dei terzi danneggiati.

3.2. Oggetto e rischio coperto dalla RCA

La RCA copre la responsabilità di quei soggetti che, a vario titolo, hanno una relazione qualificata con il veicolo (proprietario, conducente, utilizzatore, ecc.).

Caratteristiche della copertura:

  • Copre i danni derivanti dalla circolazione del veicolo, sia nella fase dinamica (transito, sorpasso, manovre) sia nella fase statica (sosta, fermata).
  • Ha una dimensione “sociale”: mira a garantire che il danneggiato ottenga il risarcimento, anche a fronte di condotte gravi del conducente.

In modo molto significativo, per la RCA viene affermato espressamente che la garanzia opera anche in alcuni casi di particolare gravità:

  • Danni dolosamente provocati dal conducente nei confronti del terzo danneggiato: è espressamente indicato che la garanzia assicurativa opera anche in questa ipotesi.
  • Responsabilità civile dei trasportati, danni da incendio, danni da scuola guida, ecc.

Questa previsione è centrale per il nostro caso: il fatto che l’evento sia doloso da parte del conducente non esclude, in linea di principio, la copertura RCA verso il terzo.

 

  1. Distinzione tra fatto colposo e fatto doloso nelle assicurazioni RC

4.1. Regola generale dell’art. 1917 c.c. (RC “comune”)

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile “comune”, l’art. 1917, comma 1, c.c. stabilisce che sono esclusi dalla garanzia solo i danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato.

La giurisprudenza precisa che:

  • Sono esclusi dalla garanzia solo i fatti dolosi dell’assicurato; in mancanza di clausole limitative, la copertura si estende a tutte le forme di colpa, anche grave o gravissima.
  • Una clausola che, di fatto, escludesse anche i fatti colposi renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio (art. 1895 c.c.).

Dunque, nella RC generale, vige il principio:

  • **copertura per il fatto colposo dell’assicurato;
  • esclusione per il fatto doloso dell’assicurato.**

4.2. Specificità della RCA obbligatoria rispetto alla RC generale

La RCA è una forma speciale di assicurazione della responsabilità civile, disciplinata da norme imperative, con una funzione accentuata di tutela dei terzi.

La disciplina speciale comporta due conseguenze fondamentali:

  • Sul piano dei rapporti con il terzo danneggiato, la copertura è più ampia rispetto alla RC “comune”;
  • Sul piano dei rapporti interni con l’assicurato, l’assicuratore può comunque rivalersi in molte ipotesi, in modo da non far gravare sulla collettività dei premi comportamenti gravemente illeciti dell’assicurato.

La previsione espressa che la garanzia RCA opera anche per danni dolosamente provocati dal conducente nei confronti del terzo danneggiato segna una differenza netta rispetto alla regola generale dell’art. 1917 c.c.

In altri termini:

  • Nella RC ordinaria il dolo dell’assicurato, di regola, esclude la copertura.
  • Nella RCA obbligatoria, per ragioni di tutela del terzo, il dolo del conducente non impedisce l’operatività della garanzia verso il terzo, fermo restando il possibile regresso dell’assicuratore verso l’assicurato.

 

  1. Effetti del dolo del conducente sulla garanzia RCA

5.1. Copertura verso i terzi danneggiati

La disciplina specifica della RCA indica espressamente che la garanzia opera anche in caso di danni dolosamente provocati dal conducente nei confronti del terzo danneggiato.

Questo dato, unito alla funzione di tutela del terzo danneggiato, porta a concludere che:

  • L’assicuratore RCA è tenuto a risarcire i passanti investiti dolosamente, in quanto terzi danneggiati dalla circolazione del veicolo.
  • L’elemento soggettivo del conducente (dolo o colpa) è irrilevante nei rapporti con i terzi, purché l’evento rientri nella “circolazione” del veicolo e nel massimale di polizza.

La stessa impostazione emerge anche dalla disciplina dell’azione diretta: il danneggiato può agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile, e l’unico limite è costituito dal massimale di polizza.

5.2. Rischio tipico assicurato e condotte dolose

Si può ritenere che il “rischio tipico” della RCA sia la responsabilità civile da circolazione, quale che sia l’elemento soggettivo del conducente, in funzione della tutela dei terzi.

La copertura di fatti dolosi del conducente verso i terzi non significa che l’assicuratore assuma a proprio carico, in via definitiva, il costo di tali comportamenti:

  • verso il terzo la garanzia opera;
  • verso l’assicurato l’assicuratore può esercitare rivalsa, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge e dal contratto.

È importante distinguere:

  • fatto doloso dell’assicurato (in RC generale, escluso ex art. 1917 c.c.);
  • fatto doloso del conducente nei confronti del terzo danneggiato in RCA, che la disciplina speciale considera comunque coperto verso il terzo, per ragioni di ordine pubblico e tutela sociale.

 

  1. Tutela dei terzi danneggiati e azione diretta contro l’assicuratore

6.1. Centralità della tutela del terzo nel sistema RCA

Il sistema italiano attribuisce massimo rilievo alla tutela del terzo danneggiato da circolazione:

  • assicurazione obbligatoria;
  • istituzione del fondo di garanzia per le vittime della strada;
  • estensione dei danni risarcibili e criteri di imputazione che prescindono in parte dalla colpa.

Queste scelte mirano a garantire sempre la solvibilità del danneggiante e il concreto ristoro del danneggiato.

Nel nostro caso, i passanti sono terzi estranei alla circolazione del veicolo, pienamente rientranti nell’area dei soggetti protetti.

6.2. Azione diretta ex art. 144 c.ass.

Il danneggiato da sinistro stradale può agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile civile, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle assicurazioni private.

Caratteristiche:

  • Il danneggiato può “inserirsi” nel rapporto assicurativo tra responsabile e assicuratore, facendo valere il proprio credito direttamente verso l’assicuratore.
  • L’unico limite all’obbligazione dell’assicuratore è il massimale di polizza.
  • L’introduzione dell’azione diretta non elimina il diritto del danneggiato di agire anche contro il responsabile civile ex art. 2054 c.c.; si tratta di azioni cumulabili, fermo il limite del massimale verso l’assicuratore.

In giudizio, nel caso di azione diretta, deve essere chiamato anche il responsabile del danno (litisconsorzio necessario ex art. 144, comma 3, c.ass.).

Per la procedibilità dell’azione (sia ordinaria che diretta) è necessario che il danneggiato abbia preventivamente inviato all’assicuratore una richiesta di risarcimento e siano decorsi 60 giorni (90 per danni alla persona) ex art. 145 c.ass.

6.3. Azioni alternative e ruolo del Fondo di garanzia

Oltre all’azione diretta, il danneggiato può:

  • agire in via ordinaria contro il responsabile ex art. 2054 c.c.;
  • agire, in casi particolari, contro il Fondo di garanzia per le vittime della strada, ad esempio quando il veicolo è posto in circolazione contro la volontà del proprietario (circolazione “prohibente domino”), con limiti soggettivi (esclusi i trasportati consenzienti).

Nel nostro caso, se il veicolo è regolarmente assicurato e non ricorre un’ipotesi di esclusione dell’efficacia dell’assicurazione (ad es. circolazione contro la volontà del proprietario ai sensi dell’art. 283 c.ass.), i passanti possono e devono agire in via principale contro l’assicuratore RCA, oltre che contro il responsabile.

 

  1. Rapporti esterni (assicuratore – terzi) e rapporti interni (assicuratore – assicurato)

7.1. Rapporti esterni: assicuratore – terzi danneggiati

Nei rapporti con il terzo danneggiato, l’assicuratore RCA:

  • è tenuto a risarcire il danno, nei limiti del massimale, anche quando sussistono cause di esclusione o limitazione della copertura nei confronti dell’assicurato (clausole contrattuali, violazioni di obblighi, ecc.), salvo che si tratti di mancanza dei presupposti oggettivi della copertura (ad es. veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, per cui la legge prevede l’intervento del Fondo).

Molte clausole limitative del rischio sono inopponibili al terzo danneggiato:

  • clausole di guida esclusiva;
  • clausole che subordinano la copertura al rispetto di norme sul trasporto;
  • clausole che escludono la garanzia se il veicolo è condotto da persona senza patente;
  • clausole che escludono la copertura in caso di concorso di colpa del danneggiato.

In tutte queste ipotesi, l’assicuratore è tenuto a pagare il terzo e potrà, eventualmente, rivalersi sull’assicurato.

La stessa logica vale, a maggior ragione, quando il danno è dolosamente provocato dal conducente: verso i terzi la garanzia opera, proprio perché la funzione sociale dell’assicurazione RCA impone di non lasciare senza tutela le vittime di condotte anche gravissime.

7.2. Rapporti interni: assicuratore – assicurato e diritto di rivalsa

Diverso è il piano dei rapporti interni tra assicuratore e assicurato.

L’azione di rivalsa dell’assicuratore ha come presupposto che l’assicuratore abbia pagato il risarcimento al danneggiato.

Caratteristiche dell’azione di rivalsa:

  • Oggetto: la somma pagata al danneggiato, al netto di interessi per ritardo e spese legali.
  • Legittimati passivi: proprietario e conducente (se diverso), solidalmente responsabili tra loro.
  • Termine di prescrizione: un anno dal pagamento (o da ciascun pagamento parziale).
  • L’assicurato può opporre tutte le eccezioni relative alla responsabilità, all’esistenza del danno e alla quantificazione del risarcimento.

La rivalsa trova fondamento nell’art. 144, comma 2, c.ass., secondo cui l’assicuratore, pur non potendo opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto, conserva il diritto di rivalersi verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe potuto rifiutare o ridurre la prestazione.

Esempi tipici di casi in cui l’assicuratore paga il terzo ma può esercitare rivalsa sull’assicurato:

  • guida senza patente o in violazione di prescrizioni dell’abilitazione;
  • guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti;
  • circolazione “prohibente domino”;
  • dolo dell’assicurato.

Nel nostro caso, il dolo del conducente costituisce una causa fortissima per l’esercizio della rivalsa:

  • verso i passanti l’assicuratore deve pagare, nei limiti del massimale;
  • verso il conducente (e, se del caso, verso il proprietario) l’assicuratore può chiedere il rimborso delle somme pagate, fondandosi sul dolo e sulle clausole contrattuali che lo prevedono, in coerenza con la regola generale dell’art. 1917 c.c. che esclude la copertura per il dolo dell’assicurato.

 

 

 

  1. Applicazione al caso concreto e conclusioni

Applicando i principi richiamati al caso del soggetto che, con condotta dolosa, investe con l’auto più passanti, si possono trarre le seguenti conclusioni:

  1. Sul piano della responsabilità civile:
  • Il conducente è responsabile verso i passanti ex art. 2054 c.c., con responsabilità piena, essendo l’evento non solo colposo ma doloso.
  • Il proprietario del veicolo (se diverso) è, in linea di principio, responsabile solidalmente, salvo che dimostri che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (ad esempio veicolo rubato o comunque utilizzato senza consenso).
  1. Sul piano della copertura assicurativa verso i passanti:
  • L’assicurazione RCA copre la responsabilità derivante dalla circolazione del veicolo, con funzione di tutela del terzo danneggiato.
  • È espressamente previsto che la garanzia RCA opera anche per “danni dolosamente provocati dal conducente nei confronti del terzo danneggiato”.
  • Pertanto, i passanti investiti dolosamente possono ottenere il risarcimento dall’assicuratore RCA, nei limiti del massimale di polizza, tramite azione diretta ex art. 144 c.ass., oltre che agendo contro il responsabile ex art. 2054 c.c.
  1. Sulla distinzione tra RC generale e RCA:
  • Sebbene in RC generale il dolo dell’assicurato escluda la copertura ex art. 1917 c.c., la disciplina speciale della RCA, per la sua funzione sociale, deroga a tale regola nei rapporti con i terzi, garantendo comunque il risarcimento alle vittime di condotte dolose del conducente.
  1. Sui rapporti interni assicuratore–assicurato:
  • Dopo aver pagato i passanti, l’assicuratore può esercitare azione di rivalsa contro il conducente (e, se del caso, contro il proprietario), chiedendo il rimborso delle somme pagate, in quanto il dolo dell’assicurato costituisce tipica ipotesi che legittima la rivalsa.
  • La rivalsa è soggetta al termine di prescrizione annuale, decorrente dal pagamento effettuato dall’assicuratore.

Conclusione operativa:

Nel caso in cui un soggetto, con condotta dolosa, investa con l’auto più passanti, l’assicurazione RCA è tenuta a risarcire integralmente i danni alle vittime, nei limiti del massimale, in forza della funzione sociale dell’assicurazione obbligatoria e della previsione espressa di copertura anche per danni dolosamente cagionati dal conducente ai terzi.

Ciò non esclude, ma anzi presuppone, che l’assicuratore, una volta soddisfatte le pretese dei passanti, possa agire in rivalsa nei confronti del conducente (e, se del caso, del proprietario), per recuperare le somme corrisposte, in coerenza con la regola generale di esclusione del dolo dell’assicurato tipica dell’assicurazione di responsabilità civile e con la disciplina specifica sulla rivalsa in RCA.

https://www.studiolegalespiezia.com/wp-content/uploads/2026/04/logo-studio-legale-spiezia-bianco.png
Via Leonardo Da Vinci, 23, 80022 Arzano NA
+39 081 573 1110
info@studiolegalespiezia.com

Seguici:

CONSULENZA GRATUITA

Copyright © Studio Legale Spiezia 2026