UncategorizedIndennità di trasferta dell’avvocato dopo il d.m. 55/2014: natura autonoma e criteri di liquidazione alla luce di Cass. 21677/2026

Giugno 27, 2026

 

Nel caso da cui muove l’ordinanza, un difensore aveva chiesto, nell’ambito di un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il riconoscimento dell’indennità di trasferta oltre al rimborso delle spese vive sostenute per recarsi presso il giudice adito, essendo il foro competente situato fuori dalla circoscrizione di stabile esercizio. Il Tribunale, in sede di opposizione al decreto di liquidazione, aveva negato l’indennità, ritenendola non spettante in assenza di pernottamento alberghiero e, comunque, di una pattuizione specifica con il Ministero, limitandosi a rimborsare le sole spese documentate di viaggio e soggiorno.

L’avvocato ricorreva per cassazione, denunciando violazione del d.m. 55/2014 e dei principi sul compenso professionale.

 

2. Quadro normativo: artt. 15 e 27 d.m. 55/2014

Gli artt. 11, 15 e 27 d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal d.m. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, disciplinano spese vive e indennità di trasferta.

 

Punti essenziali:

 

Spese vive documentate: viaggio, pedaggi, parcheggio, vitto e alloggio, rimborsabili entro il limite del “soggiorno documentato” (albergo fino a quattro stelle) con maggiorazione forfettaria del 10% per accessori.

Indennità chilometrica: se si usa l’auto propria, è riconosciuto 1/5 del costo del carburante al litro, oltre a pedaggi e parcheggi documentati.

Indennità di trasferta: dovuta solo se l’attività è svolta fuori dalla circoscrizione di residenza professionale dell’avvocato, quale compenso aggiuntivo rispetto ai rimborsi, ancorato ai parametri ministeriali.

3. Natura autonoma dell’indennità di trasferta e abrogazione delle tariffe

L’indennità di trasferta è distinta dal rimborso delle spese vive:

 

ha natura di compenso professionale aggiuntivo, con componente risarcitoria del disagio e componente retributiva, analoga alle diarie previste per i lavoratori dipendenti.

non è subordinata al pernottamento alberghiero: il soggiorno documentato incide solo sul rimborso, non sul diritto all’indennità.

 

Non richiede una pattuizione preventiva con il Ministero; in assenza di accordo scritto, il compenso (e l’indennità) è liquidato dal giudice secondo i parametri ex art. 2233 c.c. e d.m. 55/2014.

L’abrogazione delle vecchie tariffe forensi ha eliminato i minimi fissi, ma non il diritto sostanziale alle singole voci di compenso, oggi determinate in base ai parametri, che operano come criteri orientativi per la liquidazione giudiziale.

 

4. Portata applicativa e ricadute pratiche nei procedimenti fuori sede

Per la Cassazione, il giudice di merito non può negare l’indennità di trasferta solo perché ha già riconosciuto:

 

rimborsi chilometrici e di viaggio,

rimborsi per vitto/alloggio entro i limiti del “soggiorno documentato”.

La nuova regola applicabile è che l’indennità:

 

spetta ogni volta che l’attività è resa fuori circoscrizione,

è liquidata equitativamente entro la cornice dei parametri, con ridotta discrezionalità e obbligo di motivare gli scostamenti rilevanti dai valori medi.

Ciò incide in modo diretto:

 

sui procedimenti di equa riparazione, dove è frequente l’attività fuori foro;

su tutte le cause avanti giudici “distanti”, rafforzando la tutela del compenso effettivo dell’avvocato e offrendo argomenti solidi per domandare la liquidazione separata e motivata dell’indennità di trasferta.

 

https://www.studiolegalespiezia.com/wp-content/uploads/2026/04/logo-studio-legale-spiezia-bianco.png
Via Leonardo Da Vinci, 23, 80022 Arzano NA
+39 081 573 1110
info@studiolegalespiezia.com

Seguici:

CONSULENZA GRATUITA

Copyright © Studio Legale Spiezia 2026