La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Campania (Sez. XXI), con la sentenza n. 10721/2023, ha stabilito che il fermo amministrativo su un veicolo cointestato è illegittimo quando il debito tributario è imputabile solo a uno dei comproprietari.
Nel caso esaminato, una contribuente, comproprietaria di due veicoli, si è vista iscrivere il fermo per presunti debiti relativi alla tassa automobilistica dovuti unicamente dall’altra comproprietaria. La Corte ha ritenuto il fermo non solo ingiusto, ma anche sproporzionato, perché il valore dei veicoli era nettamente superiore all’importo del debito.
Questa decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che tutela i diritti dei contribuenti non debitori e riafferma il principio secondo cui le misure cautelari devono essere proporzionate e colpire solo il reale soggetto obbligato.
👉 Se sei comproprietario di un veicolo e ti trovi in una situazione simile, potrebbe esserci spazio per contestare il fermo amministrativo.

