Il titolare di un negozio al piano terra di un edificio condominiale a Pescara ha installato due grandi insegne pubblicitarie in telo plastificato e tre faretti.
Questi elementi erano fissati ai balconi degli appartamenti del primo piano, cioè su parti esterne che fanno parte della facciata condominiale.
Alcuni condomini del primo piano hanno ritenuto che tali installazioni alterassero l’aspetto dell’edificio e incidessero sul loro godimento della facciata.
Per questo hanno promosso un’azione possessoria davanti al Tribunale di Pescara, definita con ordinanza del 2 aprile 2026, R.G. n. 2473/2025.
2. Domande dei condomini e difese del commerciante
I condomini hanno agito ex art. 1170 c.c. (azione di manutenzione), sostenendo:
turbativa del loro compossesso sulla facciata, bene comune del condominio;
lesione del decoro architettonico, cioè dell’armonia estetica dell’edificio.
Chiedevano la rimozione di insegne e faretti e il ripristino dello stato originario.
Il commerciante ha replicato che:
l’insegna è un normale uso della facciata per l’attività commerciale;
non vi sarebbe stato pregiudizio reale al decoro né ai diritti degli altri condomini;
i singoli condomini, da soli, non sarebbero legittimati ad agire.
3. Principi giuridici richiamati dal Tribunale
Il Tribunale ha ricordato che:
ogni condomino può usare più intensamente il bene comune (art. 1102 c.c.), ma senza alterarne la destinazione, senza impedire il pari uso altrui e senza ledere il decoro architettonico;
il decoro architettonico è l’estetica complessiva dell’edificio, anche se non di pregio, e costituisce bene comune e modo di godimento dell’immobile;
il singolo condomino è legittimato a proporre azione possessoria per difendere il compossesso della facciata da opere altrui che lo comprimono o lo alterano.
4. Decisione concreta e messaggio pratico
In concreto, il Tribunale ha ritenuto che dimensioni, numero e modo di fissaggio di insegne e faretti incidessero negativamente sull’armonia della facciata e costituissero turbativa del compossesso.
Ha quindi ordinato la rimozione dei manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi.
Messaggi pratici:
il commerciante può apporre un’insegna, ma solo se proporzionata, discreta e rispettosa del decoro e dei diritti altrui;
i condomini possono reagire anche singolarmente contro installazioni invasive sulla facciata;
è prudente concordare preventivamente in assemblea forme e limiti di insegne e illuminazioni.

