CondominioAMMINISTRATORE CHE NON COMUNICA I NOMI DEI MOROSI RESPONSABILE PERSONALMENTE

Giugno 15, 2026

L’art. 63, comma 1, disp. att. c.c. impone all’amministratore di comunicare ai creditori non soddisfatti che lo interpellino «i dati dei condomini morosi». La giurisprudenza più recente (Cass., ord. 15 gennaio 2025, n. 1002, richiamata nei testi) qualifica tale obbligo come dovere legale di cooperazione con il creditore, che grava sull’amministratore in proprio, e non come mero adempimento del mandato interno con il condominio. Si tratta quindi di un obbligo autonomo, di fonte legale, volto a consentire al terzo di esercitare il beneficio di preventiva escussione dei morosi ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c., prima di agire contro i condomini in regola.

 

2. Contenuto concreto dell’obbligo informativo

Alla luce del combinato disposto degli artt. 63 disp. att. c.c. e 1130 c.c. e della lettura dottrinale e giurisprudenziale recente, l’amministratore deve fornire al creditore:

 

dati identificativi completi dei condomini morosi (anagrafica, recapiti necessari);

indicazione delle quote millesimali e delle rispettive posizioni dare/avere;

indicazione della quota di debito condominiale riferibile a ciascun moroso (debito pro quota), desumibile da delibera di approvazione spese e stato di riparto.

La comunicazione è lecita sotto il profilo privacy, in quanto fondata su obbligo di legge e funzionale alla gestione condominiale e alla tutela del credito; non necessita del consenso dei morosi.

3. Tempi, modalità e limiti della comunicazione

L’obbligo sorge quando il creditore non ancora soddisfatto interpella l’amministratore; questi deve adempiere in un termine ragionevole, coordinato con il dovere di attivarsi per la riscossione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio ex art. 1129, comma 9, c.c. 1 La comunicazione deve avvenire con modalità individualizzata (PEC, raccomandata, consegna documenti), evitando forme di diffusione generalizzata (bacheche, spazi accessibili a terzi), che costituirebbero indebito trattamento di dati personali e anche diffamazione se indicano nominativamente i morosi. 4 5 L’obbligo riguarda i morosi; la comunicazione dei dati dei condomini in regola ai creditori, non essendo coperta da specifico obbligo legale, richiede in linea di principio il loro consenso, salvo eccezioni di tutela giudiziaria del credito.

 

4. Responsabilità personale dell’amministratore e sanzioni

L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei dati dei morosi integra violazione di un dovere legale proprio dell’amministratore e può generare responsabilità aquiliana personale verso il creditore, per il danno da ritardo/ostacolo all’azione esecutiva (danno da perdita di chance, maggiori costi, ecc.). Il condominio, di regola, non risponde di tale inadempimento informativo, trattandosi di obbligo posto direttamente in capo all’amministratore. In sede giudiziale, il giudice può emettere ordine di consegna dei dati e applicare, nei confronti dell’amministratore personalmente, una misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (somma di denaro per ogni giorno di ritardo), ferma restando l’azione risarcitoria del creditore.

 

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