Protesi avanzate e riabilitazione
Le spese future per protesi tecnologicamente avanzate e per l’intero percorso protesico‑riabilitativo sono risarcibili se utili e necessarie, anche se in astratto ottenibili tramite SSN. Non basta richiamare in modo generico le prestazioni pubbliche per escludere il danno.
Art. 1227, comma 2, c.c. – onere della prova
È il convenuto a dover provare che il danneggiato avrebbe potuto evitare o ridurre le spese sanitarie con l’ordinaria diligenza, non il paziente a dimostrare il contrario. Nessuna riduzione automatica del risarcimento.
Art. 1226 c.c. – danno futuro “fisiologico”
Quando il bisogno di protesi sostitutive, revisioni e riabilitazioni future è certo ma non esattamente quantificabile, il giudice deve:
disporre CTU (anche integrativa) per stimare frequenza e costi, e/o
ricorrere alla liquidazione equitativa, motivando i criteri utilizzati.
Capacità lavorativa e danno previdenziale
La perdita o riduzione della capacità lavorativa non si ferma alla soglia dell’età pensionabile: nel sistema contributivo l’illecito incide anche sull’ammontare della futura pensione. Occorre riconoscere un autonomo danno previdenziale, evitando che il calcolo si arresti al solo periodo lavorativo attivo.
Responsabilità solidale e personalizzazione
Medico curante, specialisti e struttura rispondono solidalmente ex art. 2055 c.c. quando le condotte convergono a cagionare l’evento lesivo. Il danno biologico va sempre personalizzato, tenendo conto dell’impatto concreto dell’amputazione sulla vita relazionale, lavorativa e quotidiana del paziente.
Per chi gestisce contenziosi da malpractice sanitaria, l’ordinanza ribadisce la centralità di:
istruttoria medico‑legale accurata sulle esigenze protesiche future,
prova rigorosa del nesso causale e del danno conseguenza,
corretta distribuzione degli oneri probatori su spese evitabili e danno previdenziale.
Rif.: Cass. civ., Sez. III, ord. 29 maggio 2026, n. 16925.

