La Cassazione, con l’ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, ha stabilito che i messaggi scambiati tramite app di messaggistica istantanea sono veri e propri documenti informatici e rientrano tra le “riproduzioni informatiche” di cui all’art. 2712 c.c.
Questo significa che:
le chat fanno piena prova dei fatti rappresentati,
salvo che la parte contro cui sono prodotte ne contesti la conformità;
uno screenshot di una conversazione in cui il debitore riconosce il debito può valere quanto una lettera firmata;
al giudice non servono altre prove, se sono accertate la provenienza del messaggio e l’integrità della riproduzione.
In sintesi, l’evoluzione tecnologica impone di considerare le riproduzioni elettroniche come uno specchio fedele dei rapporti negoziali tra le parti.

