Separazioni e DivorziAddebito separazione

Maggio 12, 2026

Il giudice deve prima accertare se il tradimento sia davvero la causa della crisi coniugale o se il rapporto fosse già compromesso da altre condotte gravi.

Se uno dei coniugi tiene comportamenti violenti e vessatori, il matrimonio è considerato “finito nei fatti” già prima di un eventuale tradimento.

In questo contesto, la relazione extraconiugale dell’altro coniuge non giustifica l’attribuzione della colpa a suo carico, perché la legge guarda alla sostanza del rapporto e considera la violenza talmente grave da prevalere su ogni altra violazione dei doveri coniugali.

Per esempio, se una moglie, dopo anni di insulti e aggressioni fisiche del marito, intraprende una nuova relazione, il marito non può ottenere l’addebito: è stato lui, con il suo comportamento violento, a rendere impossibile la convivenza.

Cass. ord. 10281/2026

 

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