Il giudice deve prima accertare se il tradimento sia davvero la causa della crisi coniugale o se il rapporto fosse già compromesso da altre condotte gravi.
Se uno dei coniugi tiene comportamenti violenti e vessatori, il matrimonio è considerato “finito nei fatti” già prima di un eventuale tradimento.
In questo contesto, la relazione extraconiugale dell’altro coniuge non giustifica l’attribuzione della colpa a suo carico, perché la legge guarda alla sostanza del rapporto e considera la violenza talmente grave da prevalere su ogni altra violazione dei doveri coniugali.
Per esempio, se una moglie, dopo anni di insulti e aggressioni fisiche del marito, intraprende una nuova relazione, il marito non può ottenere l’addebito: è stato lui, con il suo comportamento violento, a rendere impossibile la convivenza.
Cass. ord. 10281/2026

