CondominioDebiti condominiali e vendita dell’immobile: il nuovo proprietario paga solo il biennio, non i saldi pregressi

Maggio 13, 2026
Principio generale dell’obbligo solidale ex art. 63 disp. att. c.c.

1.1 Limite temporale dell’obbligo solidale

  • L’acquirente risponde in solido con il venditore solo per i contributi condominiali già esigibili e non pagati relativi all’anno di gestione in corso al momento del trasferimento e a quello precedente.
  • Per “anno” si intende l’anno di gestione condominiale, non necessariamente coincidente con l’anno solare.

1.2 Spese del biennio vs. “vecchi” debiti e riporti contabili

  • L’obbligo solidale riguarda le spese effettivamente maturate nel biennio (anno in corso + anno precedente), non qualsiasi saldo pregresso semplicemente riproposto o riportato in bilanci successivi.
  • Per i debiti più risalenti:
    • le spese ordinarie gravano su chi era condomino al momento in cui è stata svolta l’attività di gestione;
    • le spese per innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazioni gravano su chi era condomino al momento della delibera che ha approvato i lavori, con eventuale diritto di rivalsa interna tra venditore e acquirente.

1.3 Onere della prova e conseguenze

  • È il condominio che deve provare che le spese richieste all’acquirente si riferiscono effettivamente all’anno di gestione in corso o a quello precedente al suo subentro.
  • Se il condominio non dimostra in modo preciso l’“inerenza temporale” del credito a quel biennio, la pretesa verso il nuovo proprietario non è fondata; il recupero dovrà avvenire, se del caso, nei confronti del precedente proprietario secondo i criteri ordinari.

 

Tribunale di Modena, Sez. I civile, 30 aprile 2026, n. 586

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