Nel condominio i soldi devono essere trasparenti.
L’art. 1129, comma 7, c.c. impone all’amministratore di far passare tutte le somme incassate – anche in contanti – sul conto corrente intestato al condominio.
Ma cosa succede se l’amministratore incassa in contanti e non versa subito sul conto? La recente sentenza del Tribunale di Catania n. 2620 del 27 maggio 2026 chiarisce un punto importante:
- se i contanti sono regolarmente registrati in contabilità;
- se risultano nel rendiconto;
- e se il bilancio permette ai condomini di capire davvero entrate, uscite e situazione del condominio,
il solo mancato versamento sul conto corrente non basta per far annullare la delibera che approva il bilancio.
In pratica:
- la violazione dell’obbligo di usare il conto condominiale è una grave irregolarità gestionale che può giustificare la revoca o la responsabilità dell’amministratore;
- ma la delibera di approvazione del rendiconto diventa invalida solo se il bilancio è falsato o non consente di conoscere la reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale del condominio.
Per i condòmini: controllate sempre che il rendiconto sia chiaro e che tutte le somme – anche quelle pagate in contanti – risultino effettivamente nelle tabelle e nei prospetti.
Per gli amministratori: rispettare l’art. 1129, comma 7, c.c. e far transitare tutto sul conto condominiale resta fondamentale per evitare contestazioni e rischi di revoca.

