La Cassazione (ord. 4 giugno 2026, n. 17781) torna sul tema della revisione dell’assegno per il figlio maggiorenne non ancora economicamente autonomo.
Punti chiave:
- 🔹 La revisione non è un “secondo tempo” del divorzio: si può intervenire solo se ci sono fatti nuovi e sopravvenuti rispetto alla sentenza di divorzio (es. cambiamenti economici rilevanti successivi), non per rivalutare situazioni già conosciute o conoscibili allora.
- 🔹 Il passaggio da stipendio a pensione conta solo se è davvero una novità: se la condizione di pensionato era già stata considerata nel divorzio, la successiva erogazione della pensione non basta, da sola, per chiedere la riduzione dell’assegno.
- 🔹 Figlio maggiorenne e non autosufficiente: l’obbligo di mantenimento continua se il figlio sta seguendo un percorso di studi serio e coerente con l’età. Nel caso concreto, un ragazzo nato nel 2002, iscritto a un corso di laurea triennale, è stato considerato ancora legittimato a ricevere il mantenimento.
- 🔹 Onere della prova e presunzioni:
- il genitore che chiede di togliere o ridurre l’assegno deve provare che il figlio è economicamente autonomo o che è inerte senza giustificazione;
- più il figlio è grande e lontano dalla maggiore età, più si rafforza il principio di autoresponsabilità: diventa lui a dover spiegare perché, nonostante il tempo trascorso, non è ancora autonomo.
- 🔹 In Cassazione non bastano doglianze generiche: chi lamenta violazioni del diritto di difesa deve indicare che cosa non ha potuto dire o depositare e come questo avrebbe potuto cambiare l’esito del giudizio.
📌 Messaggio pratico:
- per il genitore che vuole ridurre l’assegno non basta dire “guadagno meno” o “mio figlio non lavora”: servono fatti nuovi, documentati e significativi;
- per il figlio maggiorenne è sempre più importante dimostrare un percorso serio di studi o di ricerca di lavoro, soprattutto con il passare degli anni.

