1. Contesto del caso e questioni giuridiche
Una coppia divorziata discute tre profili:
il diritto dell’ex moglie a un assegno divorzile, dopo anni di lavoro part‑time per seguire il figlio;
la possibilità di mantenere l’assegnazione della casa familiare, benché il figlio, ormai maggiorenne, frequenti l’università fuori sede;
la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio universitario e la ripartizione delle spese di lite.
Le questioni ruotano intorno a: funzione dell’assegno divorzile, collegamento tra casa familiare e interesse del figlio non autosufficiente, valutazione del grado di autonomia economica del figlio che studia fuori sede, criteri per compensare o meno le spese processuali tra le parti.
2. Assegno divorzile e lavoro part‑time del coniuge debole
La Cassazione conferma l’impostazione assistenziale‑perequativo‑compensativa dell’assegno divorzile: esso serve non solo a coprire il bisogno attuale, ma anche a compensare i sacrifici di carriera fatti per la famiglia.
Nel caso in esame, la riduzione stabile dell’orario di lavoro (part‑time per anni) per accudire il figlio è considerata:
una scelta condivisa nel progetto familiare;
causa diretta di minori opportunità professionali e retributive.
Questi elementi giustificano un assegno che ristabilisca, per quanto possibile, l’equilibrio economico tra gli ex coniugi, valorizzando il contributo non solo economico ma anche domestico e genitoriale dell’ex moglie.
3. Casa familiare e figlio universitario fuori sede
L’assegnazione della casa familiare resta legata all’interesse del figlio minorenne o maggiorenne non autosufficiente a conservare il proprio “habitat” domestico.
La mera frequenza universitaria in altra città non basta, da sola, a far venir meno la convivenza, se:
il figlio mantiene un legame stabile con la casa dei genitori;
vi fa rientro con regolarità (non solo sporadici weekend);
non dispone di un’autonoma sistemazione abitativa ed economica.
La Corte ribadisce che il mantenimento del figlio tende fisiologicamente ad aumentare con l’età e con gli studi universitari, poiché crescono costi e bisogni (alloggio, trasporti, materiale didattico, ecc.).
4. Spese di mantenimento e spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Sul mantenimento, il giudice deve:
verificare che il figlio non sia economicamente indipendente per cause a lui non imputabili;
modulare l’assegno tenendo conto dei maggiori oneri legati agli studi fuori sede, senza ridurlo solo perché il figlio non vive stabilmente in casa.
Quanto alle spese di lite, l’ordinanza applica l’art. 92 c.p.c. nel senso di:
porle, di regola, a carico della parte soccombente;
poterle compensare solo in presenza di reciproca soccombenza o gravi ed eccezionali ragioni, da motivare in modo specifico; nel caso, la soccombenza prevalente giustifica la condanna alle spese.

