Separazioni e DivorziAssegno divorzile e delega sul conto del figlio

Giugno 20, 2026

 

 

1. Introduzione e inquadramento dell’assegno divorzile

L’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5 l. n. 898/1970, ha oggi natura composita: assistenziale, perequativa e compensativo‑risarcitoria. La giurisprudenza richiede che lo squilibrio economico tra ex coniugi sia effetto delle scelte di vita condivise, del contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio familiare e personale, e dei sacrifici professionali sopportati, specie da chi ha rinunciato a un’occupazione stabile per dedicarsi alla famiglia. In questo contesto, il giudice deve valutare non solo redditi e patrimoni formalmente emergenti, ma l’insieme delle risorse effettivamente disponibili, anche indirette o non immediatamente visibili, per evitare distorsioni dovute a schermi formali.

 

2. La delega sui conti del figlio come indice presuntivo

La delega a operare su conti correnti o dossier titoli intestati al figlio non trasferisce automaticamente la titolarità delle somme al genitore delegato, ma costituisce un elemento indiziario che il giudice può valorizzare insieme ad altri dati. La Cassazione, richiamando criteri probatori simili a quelli tributari, ammette che si considerino conti intestati a terzi quando vi siano presunzioni gravi, precise e concordanti sulla riconducibilità sostanziale delle somme al coniuge (età del figlio, assenza di redditi adeguati, provenienza dei versamenti, ruolo del genitore nella produzione del patrimonio). In tal modo, la delega diventa un indice di disponibilità economica indiretta, utile a integrare il quadro patrimoniale reale dell’avente diritto o dell’obbligato all’assegno.

 

3. Poteri del giudice di merito e limiti del controllo di legittimità

L’accertamento sull’effettiva disponibilità di somme depositate su conti formalmente intestati a terzi è un tipico apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito che valuta le prove secondo il prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. Spetta a lui ricostruire le condizioni economico‑patrimoniali complessive, tenendo conto di redditi, patrimoni, capacità lavorativa, stile di vita e disponibilità indirette, siano esse intestate a figli o altri familiari. La Cassazione interviene solo per verificare il rispetto dei criteri legali dell’art. 5 l. n. 898/1970 e la congruità logico‑giuridica della motivazione, senza poter sostituire una propria lettura del materiale probatorio a quella dei giudici di merito, salvo vizi di motivazione apparente o violazione di regole probatorie.

 

4. Rilievo pratico dell’orientamento giurisprudenziale

Sul piano pratico, l’orientamento richiede alle parti di impostare l’istruttoria patrimoniale in modo concreto e documentato: chi invoca l’assegno deve dimostrare non solo la mancanza di redditi formali, ma anche l’assenza di risorse indirette; chi lo contesta può provare, anche per presunzioni, la riconducibilità di patrimoni formalmente intestati a terzi all’ex coniuge. L’uso di consulenze tecniche e accertamenti bancari mirati diventa decisivo per ricostruire i flussi finanziari e la reale titolarità delle somme. Il giudice, applicando i criteri perequativo‑compensativi, deve poi calibrare l’assegno sulla situazione economica effettiva, evitando sia indebiti arricchimenti sia ingiuste penalizzazioni di chi ha sacrificato la propria carriera per la famiglia.

 

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