Una recente sentenza del TAR Sicilia (Sez. II, n. 1476/2026) ha riconosciuto il diritto di uno studente non ammesso alla classe successiva ad accedere non solo ai propri compiti, ma anche agli elaborati, verbali, griglie e schede degli altri compagni che avevano sostenuto le stesse prove di recupero.
Perché è importante? Perché l’accesso a questi atti serve a verificare se ci siano state disparità di trattamento, criteri di valutazione non uniformi o modalità differenti nello svolgimento delle prove, incidendo direttamente sul diritto dello studente a una valutazione corretta e non discriminatoria.
Il TAR ha affermato che la tutela della privacy non può essere usata come “scudo” per negare l’accesso quando i documenti sono necessari per difendere i propri diritti: si devono invece adottare accorgimenti come l’anonimizzazione e l’oscuramento dei dati non indispensabili.
In pratica: la scuola non può limitarsi a dire “no, per la privacy”, ma deve bilanciare concretamente diritto di difesa e riservatezza, applicando i principi della legge 241/1990 e della normativa privacy.
📌 Riferimento: TAR Sicilia, Sez. II, sentenza n. 1476/2026.

