L’ordinanza del Tribunale di Milano 6 luglio 2026 riguarda il cortile condominiale in cui un condomino vanta una servitù di parcheggio a favore della propria unità. Nel cortile vengono collocati materiali da cantiere, fioriere e bidoni, che riducono l’area di manovra e di sosta. Il titolare della servitù propone azione possessoria ex art. 1168 c.c., lamentando che tali ostacoli comprimono il suo diritto di parcheggiare in modo stabile e continuativo. Il giudice deve quindi:
qualificare la condotta come spoglio o molestia;
verificare l’esistenza di una servitù di parcheggio “regolare”;
applicare i principi delle Sezioni Unite 2024 e della Cassazione 2023 sulla tutela possessoria.
2. Spoglio e molestia: materiali edili vs fioriere/bidoni
Il Tribunale distingue tra ostacoli che sottraggono in concreto l’uso del cortile e ostacoli che lo rendono solo più scomodo. Richiamando la nozione di spoglio come privazione, anche parziale, del possesso (es. restringimento rilevante dell’area di passaggio o sosta), qualifica i materiali edili che occupano stabilmente lo spazio di manovra come spoglio parziale, azionabile con reintegrazione ex art. 1168 c.c. 4 7 Fioriere e bidoni, se collocati in modo da rendere l’uso solo più difficoltoso ma ancora possibile, integrano invece mera molestia possessoria, tutelabile con l’azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. 4 8 La linea di demarcazione è data da: durata, estensione e incidenza effettiva dell’impedimento sull’esercizio ordinario della servitù.
3. Servitù di parcheggio dopo Cass. Sez. Un. n. 3925/2024
Le Sezioni Unite n. 3925/2024 hanno chiarito che una servitù avente ad oggetto il parcheggio su fondo altrui è ammissibile solo se:
il vantaggio è reale, cioè inerente al fondo dominante (migliore utilizzazione dell’unità immobiliare) e non mera comodità personale;
il peso è localizzato su uno spazio determinato del fondo servente;
risultano i tratti tipici del diritto reale (stabilità, opponibilità, collegamento ai fondi).
La decisione milanese applica questi criteri per qualificare il diritto di parcheggio nel cortile come autentica servitù prediale, distinta dall’uso occasionale del cortile condominiale o da un semplice diritto personale di godimento.
4. Tutela possessoria e richiamo a Cass. n. 7620/2023
Richiamando l’orientamento di Cass. 7620/2023 (in linea con la giurisprudenza su art. 1168 c.c.), il Tribunale ribadisce che il possesso di una servitù di parcheggio è protetto al pari del possesso di altri diritti reali di godimento. Il titolare che esercita stabilmente il parcheggio può agire in reintegrazione contro chi, con opere materiali, lo privi di fatto della possibilità di sostare e manovrare nell’area servente. 4 Nei casi meno gravi, di semplice aggravio dell’uso, resta esperibile la manutenzione. 6 La decisione valorizza quindi la dimensione “reale” del parcheggio condominiale quando strutturato come servitù, offrendo una tutela rapida contro ostacoli abusivi nel cortile comune.

