GiurisprudenzaSegreto professionale: garanzie valide anche per il legale indagato

Ottobre 4, 2026

Le garanzie previste dall’articolo 103 del codice di procedura penale a tutela della funzione difensiva si applicano anche quando è l’avvocato stesso a finire sotto indagine. A stabilirlo, il 24 settembre, le Sezioni Unite della Cassazione che hanno risposto alla questione rimessa con l’ordinanza 22178/2026 dalla sesta Sezione penale della Corte di Cassazione. La decisione per ora è nota soltanto in via provvisoria e prende le mosse da un quesito: le tutele su perquisizioni, ispezioni e sequestri negli studi legali valgono per la funzione professionale in quanto tale o si azzerano quando il professionista veste i panni dell’indagato? La vicenda nasce dal ricorso presentato da un avvocato indagato in qualità di amministratore di fatto di una società immobiliare coinvolta in un’inchiesta per frode. Il legale si era visto perquisire e sequestrare lo studio professionale – utilizzato anche da altri colleghi – senza che venissero rispettate le guarentigie previste dall’articolo 103 del codice di rito, come la presenza o il preventivo avviso al Consiglio dell’Ordine forense e l’esecuzione personale dell’atto da parte del pubblico ministero o del giudice. Di fronte al rigetto del Tribunale di Bari, il ricorso in Cassazione ha spinto la Sesta sezione a investire del tema le Sezioni Unite. Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità si è spaccata in due filoni nettamente contrapposti. Da un lato, l’orientamento garantista e costituzionale riconosce che le garanzie dell’articolo 103 non sono privilegi di categoria, ma strumenti stabiliti a tutela dell’inviolabilità del diritto di difesa e del segreto professionale. Secondo questa tesi, già tracciata dalle storiche sentenze delle Sezioni Unite “De Gasperini” e “Grollino” del 1993 e ripresa da pronunce più recenti come la sentenza “Morgantini” del 2022, l’accesso incontrollato nello studio di un avvocato mette a rischio i segreti di tutti gli altri assistiti incolpevoli, a prescindere dal fatto che il titolare sia indagato o meno. Le garanzie di libertà dei difensori, infatti, «sono apprestate a tutela non della dignità professionale degli avvocati, ma del libero dispiegamento dell’attività difensiva e del segreto professionale, che trovano il diretto supporto nell’articolo 24 della Costituzione, che sancisce l’inviolabilità della difesa, come diritto fondamentale della persona. Tali garanzie mirano a prevenire il pericolo di abusive intrusioni nella sfera difensiva, in quanto l’attività di ricerca negli studi professionali implica la possibilità di esame di carte e di fascicoli utili per l’esercizio autonomo dell’attività di difensore». Dall’altro lato, un indirizzo più restrittivo, sostenuto da pronunce come la sentenza “Addeo” del 2024, ritiene invece che tali tutele non debbano trasformarsi in uno scudo immunitario. Secondo questo approccio, qualora l’avvocato sia sottoposto a indagini per un reato proprio o in concorso, la tutela cade e le forze dell’ordine possono procedere secondo le forme e le modalità ordinarie. Con la decisione del 24 settembre, le Sezioni Unite mettono un punto fermo e superano quest’ultima interpretazione restrittiva che rischiava di creare un pericoloso vulnus nel sistema dei diritti. Assicurare le garanzie dell’articolo 103 del codice di procedura penale anche all’avvocato indagato non significa infatti concedere alcuna impunità: perquisizioni e sequestri restano assolutamente possibili, ma devono avvenire nel rispetto delle forme e dei controlli terzi previsti dalla legge. Se si accettasse la logica del doppio binario, basterebbe iscrivere un legale nel registro degli indagati per poter fare tabula rasa del segreto professionale, setacciando i computer e i fascicoli dello studio a caccia di elementi utili anche su altri processi e altri clienti. Riaffermare l’applicabilità dell’articolo 103 significa proteggere il diritto di difesa dei cittadini e la riservatezza delle loro posizioni giudiziarie, evitando che l’attività d’indagine si trasformi in una pesca a strascico nella sfera confidenziale del mandato difensivo. Stabilito il principio di diritto, si attende ora il deposito delle motivazioni per comprendere la portata operativa delle garanzie previste. Resta il dato politico-giuridico: il supremo consesso di piazza Cavour ha riaffermato che il diritto di difesa non ammette deroghe di comodo, neppure quando a finire nel mirino della procura è chi quel diritto è chiamato a garantirlo quotidianamente.

Fonte: IlDubbio · 2026-09-25T17:40:33+02:00
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