AvvocaturaLegge forense, ecco i punti chiave della riforma

Agosto 18, 2026

L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 114 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astensioni il ddl delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense. Il provvedimento, che non ha subito modifiche rispetto al testo già approvato alla Camera, è legge. La riforma disciplina i principi fondamentali della professione, rafforzando indipendenza, segreto professionale, equo compenso, formazione continua, specializzazioni e organizzazione degli studi associati e delle società tra avvocati. La struttura del ddl, composto da tre articoli, fa confluire nel secondo gran parte dei contenuti veri e propri. Questo secondo articolo è suddiviso a sua volta in tre commi, ma i contenuti della riforma sono in gran parte nel primo comma, che ha perciò richiesto una suddivisione in lettere a cui non è bastato l’intero alfabeto: si bissa e si arriva alla lettera “cc”. Il primo articolo definisce semplicemente i criteri per l’esercizio della delega e il terzo prevede la consueta clausola d’invarianza. finanziaria. Nell’impossibilità di riportare un contenuto descrittivo completo, vale la pena richiamare il passaggio relativo a un istituto-simbolo della riforma, le reti fra avvocati: all’articolo 2, comma 1, lettera h, si sancisce la “possibilità di esercitare la professione forense attraverso la partecipazione a una o più reti tra avvocati o tra più professionisti”. Si specifica che una “rete avente natura multidisciplinare può avere ad oggetto lo svolgimento di attività forense solo se ad essa partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo”. Altri punti chiave riguardano: la “stipula obbligatoria di una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione”, l’obbligo di “versare all’avvocato il rimborso delle spese sostenute e anticipate nonché le spese forfettarie nella misura determinata dal Ministero con decreto”, la monocommittenza e la “riapertura del procedimento” disciplinare “in caso di conflitto di giudicati” con l’eventuale giudizio penale. L’articolo 2, comma 1 lettera g) detta i principi ed i criteri in materia di compenso dell’avvocato. In particolare, il nuovo ordinamento forense dovrà prevedere: la libera pattuizione delle parti, la quale dovrà comunque essere adeguata alla quantità e alla qualità della prestazione resa e potrà essere parametrata al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. In ogni caso – specifica la norma – la libera pattuizione non opera nei casi regolati dalla normativa sull’equo compenso ex L. n. 49 del 2023. La lettera n) concerne la disciplina delle specializzazioni forensi. I principi direttivi in materia prevedono che: l’organizzazione dei relativi corsi formativi è affidata agli ordini territoriali, di intesa con le associazioni forensi specialistiche, che a tale scopo possono stipulare appositi convenzioni o accordi di collaborazione con le università; il titolo di specialista è attribuito dal Consiglio nazionale forense. Con una modifica apportata in sede referente, è stato precisato che le modalità di attribuzione sono stabilite con regolamento dello stesso CNF, sulla base di comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione oppure a seguito della frequenza di specifici corsi formativi. La lettera cc) prevede puntuali criteri di delega per la riforma del sistema disciplinare forense. Con riguardo alla disciplina della prescrizione, si dovrà prevedere che: l’azione disciplinare si prescriva nel termine di sei anni dal fatto e tale termine non potrà essere prolungato di oltre un quarto, escluso il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso; la prescrizione sia interrotta per effetto della comunicazione della notizia dell’illecito, della notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza del CNF, con decorrenza di un nuovo termine da ogni atto interruttivo.

Fonte: IlDubbio · 2026-07-22T15:29:00+02:00
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