CondominioChi paga regolarmente non può essere obbligato a coprire in via definitiva le quote dei morosi

Settembre 16, 2026

1. Principio generale di riparto e divieto di addossare le morosità

Nel condominio, in mancanza di diversa convenzione unanime, le spese devono essere ripartite tra tutti i partecipanti secondo i criteri legali dell’art. 1123 c.c. (millesimi, uso, utilità).

L’assemblea non ha il potere di modificare a maggioranza questi criteri generali, né di introdurre regole che incidano stabilmente sul diritto del singolo a contribuire solo pro quota: tali delibere sono nulle, perché esulano dalle attribuzioni ex art. 1135 c.c. e violano diritti individuali.

Ne consegue che è vietato deliberare, a semplice maggioranza, che le morosità di alcuni condomini vengano definitivamente ripartite tra i condomini in regola, liberando i debitori originari: si tratterebbe di una deroga convenzionale ai criteri di riparto, ammessa solo con consenso unanime e forma negoziale.

 

2. Eccezione: fondo cassa ad hoc, temporaneo e urgente

La prassi ammette, in via eccezionale, la costituzione di un fondo cassa specifico per far fronte a esigenze urgenti di gestione (pagamento fornitori, lavori indifferibili), quando l’insolvenza di alcuni condomini metta a rischio servizi essenziali.

Questo fondo:

 

deve avere destinazione puntuale e temporanea;

non modifica i criteri di riparto ex art. 1123 c.c.;

non libera i morosi, che restano obbligati verso il condominio e verso i condomini che hanno anticipato.

Se l’assemblea utilizza un fondo “generico” per coprire morosità senza un’urgenza concreta, o lo trasforma di fatto in un riparto definitivo dei debiti altrui, si ricade nel divieto di alterare i criteri legali con semplice maggioranza, con conseguente invalidità della delibera.

3. Caso Trib. Vicenza n. 1171/2026 e inquadramento sistematico

Nel caso deciso da Trib. Vicenza n. 1171/2026, l’assemblea aveva deliberato di ripartire tra i condomini solventi circa 80.562,49 euro di morosità ritenute “irrecuperabili”, senza costituire un fondo ad hoc e senza dimostrare un’urgenza gestionale specifica.

Il tribunale ha annullato la delibera, ritenendo che essa:

 

incidesse in via definitiva sui diritti dei singoli, sostituendo ai criteri di art. 1123 c.c. un criterio surrettizio “per morosità”;

non potesse essere giustificata come mera applicazione in concreto dei criteri legali, ma come loro modifica sostanziale, riservata solo a convenzione unanime.

La decisione si colloca nel solco della distinzione tra delibere nulle (criteri generali) e annullabili (applicazioni concrete) tracciata da Cass. SU, n. 9839/2021.

4. Collegamento con i precedenti e ricadute pratiche

L’orientamento è coerente con:

 

Cass. II, n. 13631/2001, che esclude il riparto definitivo delle morosità sui solventi e ammette solo anticipazioni tramite fondo urgente;

Cass. SU, n. 9839/2021, che qualifica come nulle le delibere che, a maggioranza, stabiliscono o modificano i criteri generali di riparto, e solo annullabili quelle che li applicano male a singole spese;

App. Milano n. 3171/2025, che reputa illecito usare un fondo indistinto per coprire morosità senza urgenza concreta e senza carattere temporaneo.

Per amministratori e condomini, la regola pratica è:

niente riparti definitivi delle morosità sui “virtuosi” a maggioranza;

possibile solo un fondo cassa mirato, temporaneo e motivato dall’urgenza, mantenendo integri i crediti verso i morosi.

 

 

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