UncategorizedRinvio d’ufficio dell’udienza e morte del testimone: ammessa la sostituzione

Maggio 27, 2026

In tema di prova testimoniale, in caso di sopravvenuto decesso del testimone (che era stato ritualmente indicato ed ammesso e che si era presentato in udienza, ma non era stato escusso, essendo stata l’udienza rinviata d’ufficio ad altra data, prima della quale è deceduto), la parte ha facoltà di chiedere ai sensi dell’art. 153 c.p.c. la rimessione in termini per la sua sostituzione ed il giudice di merito può accogliere l’istanza ai sensi dell’art. 294 c.p.c., se e in quanto il decesso non era prevedibile

Sentenza n. 15223 del 20 maggio 2026, Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione

 

https://www.studiolegalespiezia.com/wp-content/uploads/2026/04/logo-studio-legale-spiezia-bianco.png
Via Leonardo Da Vinci, 23, 80022 Arzano NA
+39 081 573 1110
info@studiolegalespiezia.com

Seguici:

CONSULENZA GRATUITA

Copyright © Studio Legale Spiezia 2026