In tema di prova testimoniale, in caso di sopravvenuto decesso del testimone (che era stato ritualmente indicato ed ammesso e che si era presentato in udienza, ma non era stato escusso, essendo stata l’udienza rinviata d’ufficio ad altra data, prima della quale è deceduto), la parte ha facoltà di chiedere ai sensi dell’art. 153 c.p.c. la rimessione in termini per la sua sostituzione ed il giudice di merito può accogliere l’istanza ai sensi dell’art. 294 c.p.c., se e in quanto il decesso non era prevedibile
Sentenza n. 15223 del 20 maggio 2026, Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione

