1.2 Inquadramento sintetico
La sentenza Trib. Terni n. 105 del 17/02/2026 riguarda un paziente con trauma alla mano, gestito con diagnosi e monitoraggio inadeguati, che ha sviluppato postumi permanenti più gravi di quelli fisiologicamente attesi dal trauma originario.
Il giudice affronta il tema del nesso causale e della quantificazione del danno, applicando il criterio del danno biologico differenziale, ossia la liquidazione del solo aggravamento imputabile alla condotta sanitaria colposa, alla luce dei principi di causalità materiale e giuridica ex artt. 1218 e 1223 c.c. e della più recente giurisprudenza di legittimità.
2. Fatti clinici essenziali e ruolo della CTU
2.1 Fatti clinici
Il paziente riportava un trauma alla mano, con lesione iniziale che, se correttamente diagnosticata e trattata, avrebbe comportato postumi permanenti più contenuti.
La struttura sanitaria veniva convenuta per errata/omessa diagnosi e per mancato monitoraggio clinico adeguato, cui il paziente attribuiva l’intero esito invalidante.
2.2 CTU medico-legale
La CTU accertava:
postumi permanenti complessivi (invalidità biologica finale);
quota di esito inevitabile, comunque riconducibile al trauma iniziale;
quota di aggravamento eziologicamente riferibile alla condotta sanitaria colposa, secondo giudizio controfattuale “più probabile che non”.
Il Tribunale recepiva tali conclusioni, riconoscendo il nesso causale solo per la componente di aggravamento.
3. Principio del danno biologico differenziale applicato
3.1 Nozione e logica del differenziale
Richiamando l’elaborazione sul danno differenziale in ambito sanitario, il giudice afferma che il risarcimento deve essere commisurato:
alla percentuale di invalidità complessiva accertata;
detraendo la quota di invalidità non imputabile all’errore medico ma al decorso “fisiologico” del trauma.
Il danno risarcibile viene quindi limitato al “delta” tra il danno biologico complessivo e quello che si sarebbe comunque verificato, in coerenza con i criteri di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e con la più recente giurisprudenza sul danno iatrogeno e differenziale.
3.2 Esclusione del risarcimento per la parte inevitabile
Le conseguenze che, secondo CTU, sarebbero comunque insorte anche in assenza di malpractice non vengono poste a carico della struttura. 1
4. Criteri di liquidazione: tabelle, personalizzazione e voci riconosciute
4.1 Danno biologico e personalizzazione
Il Tribunale utilizza le Tabelle di Milano per:
quantificare il danno biologico permanente differenziale (percentuale di aggravamento);
liquidare il danno biologico temporaneo (inabilità totale/parziale) connesso al prolungamento e aggravamento del decorso;
applicare una moderata personalizzazione, valorizzando specifiche ricadute sulla vita quotidiana e lavorativa del danneggiato, senza duplicazioni tra danno biologico e altre voci non patrimoniali.
Altre voci risarcite
Sono riconosciute, nei limiti del nesso causale con l’aggravamento:
spese mediche e riabilitative aggiuntive;
eventuali pregiudizi patrimoniali conseguenti alla maggiore invalidità.

