La questione riguarda se e come l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario debba incidere sulla misura dell’assegno di mantenimento per i figli minori, alla luce dell’ordinanza «Cass., ord. n. 12140 del 30 aprile 2026». Non risulta però, tra le informazioni disponibili, alcun documento che riporti esattamente il riferimento «Cass., ord. n. 12140 del 30 aprile 2026». Posso quindi basarmi solo su fonti che disciplinano: art. 337‑ter c.c. (criteri di mantenimento dei figli), art. 337‑sexies c.c. (assegnazione della casa familiare) e collegati, nonché su giurisprudenza anteriore ma coerente, precisando che non è possibile confermare né ricostruire il contenuto specifico dell’ordinanza 12140/2026.
2. Natura economica dell’assegnazione della casa familiare
L’assegnazione della casa familiare ex art. 337‑sexies c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole e al mantenimento dell’habitat domestico, non può essere usata come componente o surrogato dell’assegno di mantenimento, ma costituisce pur sempre un’utilità economica per il genitore assegnatario. La giurisprudenza qualifica tale godimento come un diritto personale di godimento, con valore patrimoniale, rilevante nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori e, quindi, nella quantificazione dei contributi di mantenimento. Il valore economico corrisponde, di regola, al canone ricavabile dalla locazione di un immobile analogo, e il giudice deve tenerne conto nel bilancio complessivo delle risorse dei genitori.
3. Incidenza sul calcolo dell’assegno ex artt. 316‑bis, 337‑ter e 337‑sexies c.c.
L’assegno di mantenimento dei figli va determinato considerando: esigenze attuali del minore, tenore di vita in costanza di convivenza, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi, nonché il valore dei compiti domestici e di cura, ai sensi dell’art. 337‑ter c.c. in collegamento con l’art. 316‑bis c.c. L’assegnazione della casa familiare, proprio perché costituisce un vantaggio economico per l’assegnatario e un costo/opportunità mancata per l’altro genitore, deve essere considerata tra le “risorse complessive” nella regolazione dei rapporti economici, ai sensi dell’art. 337‑sexies c.c., potendo giustificare una riduzione dell’assegno in favore del genitore che gode dell’immobile.
4. Collocamento paritetico e obbligo di motivazione del giudice
Anche in ipotesi di collocamento paritetico, l’assegnazione della casa familiare resta ancorata all’interesse dei figli e non è esclusa; il giudice deve comunque tener conto del valore economico del godimento dell’immobile nel ridisegnare i contributi al mantenimento, evitando squilibri irragionevoli tra i genitori. L’autorità giudiziaria ha un potere‑dovere di controllo penetrante sugli accordi e sui criteri di riparto, e deve motivare in concreto come il godimento della casa incida sull’importo finale dell’assegno, alla luce dei parametri legali e dell’evoluzione delle condizioni reddituali dell e parti.

