NewsIl CTU può acquisire documenti che le parti non hanno prodotto?

Agosto 1, 2026

Il CTU, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., è un ausiliario chiamato a svolgere indagini tecniche e non è, in linea di principio, soggetto alle stesse preclusioni istruttorie che gravano sulle parti. La funzione della consulenza è di supporto tecnico al giudice, non di mezzo di prova in senso proprio, e serve a valutare elementi già acquisiti o a verificare fatti tecnici necessari a rispondere ai quesiti. La giurisprudenza più recente (Cass. SU n. 3086/2022 e n. 6500/2022, richiamate dalla dottrina) ha chiarito che il CTU, nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite e acquisire tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, purché non diretti a provare fatti principali non rilevabili d’ufficio.

 

2. Limite dei fatti principali e distinzione fatti principali / accessori

Il limite fondamentale è che il CTU non può supplire all’onere probatorio delle parti sui fatti principali posti a fondamento di domande ed eccezioni; può invece accertare fatti accessori e tecnici necessari per rispondere ai quesiti. Sono “fatti principali” quelli costitutivi, modificativi o estintivi della pretesa o dell’eccezione; sono “fatti accessori” le circostanze tecniche o secondarie che servono a meglio valutare i fatti principali (es. dati tecnici, misurazioni, ricostruzioni contabili). Le Sezioni Unite hanno precisato che il CTU può acquisire documenti anche oltre le allegazioni di parte, ma non se diretti a provare tali fatti principali, salvo che si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio (ipotesi in cui il divieto non opera). Nel campo dell’esame contabile ex art. 198 c.p.c., per contro, è ammessa un’ulteriore estensione, come visto infra.

 

3. Effetti processuali delle violazioni e regime delle nullità

Le Sezioni Unite hanno distinto: se il CTU accerta fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti, viola il principio della domanda e il principio dispositivo, con nullità assoluta rilevabile d’ufficio o come motivo di impugnazione ex art. 161 c.p.c. Se invece il CTU acquisisce documenti o accerta fatti nei limiti consentiti, ma in violazione del contraddittorio (es. senza darne conoscenza alle parti), sorge una nullità relativa, che deve essere eccepita nella prima difesa o istanza 9successiva alla conoscenza dell’atto viziato, altrimenti si sana. La giurisprudenza richiede inoltre, in cassazione, la specifica indicazione dei documenti irritualmente acquisiti e delle ragioni della loro decisività per dedurre validamente la nullità della CTU.

 

4. Principali arresti giurisprudenziali e casi speciali

Le pronunce centrali sono «Cass. SU 1° febbraio 2022 n. 3086» e «Cass. SU 28 febbraio 2022 n. 6500», che fissano il principio: il CTU può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite e acquisire tutti i documenti necessari, anche prescindendo dalle allegazioni, purché non diretti a provare fatti principali non rilevabili d’ufficio; in caso di esame contabile ex art. 198 c.p.c. può acquisire anche documenti diretti a provare fatti principali. In materia lavoristica, Cass. 6 settembre 2021 n. 24024 e, più recentemente, Cass. 19 maggio 2023 n. 13806 e Cass. 9 maggio 2023 n. 12348 confermano che l’acquisizione di documenti non prodotti rientra nei poteri ufficiosi, con nullità solo relativa in caso di violazione del contraddittorio. In tema di responsabilità medica, la CTU è spesso “percipiente”, ma resta vincolata ai limiti sui fatti principali. Per l’esame contabile, «Cass. L, . n. 12348/2023» e le decisioni richiamate confermano l’ampliamento dei poteri acquisitivi del C‌TU.

 

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