Tribunale di Torino, Sezione seconda civile, 28 luglio 2026, n. 4551 – Installazione di pannello pubblicitario luminoso “ledwall” su parete condominiale confinante con immobile abitativo; occupazione dello spazio aereo ex art. 840, comma 2, c.c.; interesse concreto del proprietario a escludere l’attività altrui; irrilevanza, sul piano civilistico, della sola conformità amministrativa dell’impianto.
Interpretazione dell’art. 840, comma 2, c.c. e nozione di spazio aereo
Il Tribunale qualifica lo spazio sovrastante il fondo abitativo come proiezione del diritto di proprietà, richiamando l’impostazione per cui lo “strato d’aria” non è autonomo bene ma proiezione del suolo, salvo costituirsi un diritto di superficie ai sensi degli artt. 840 e 952 c.c. L’art. 840, comma 2, è letto nel senso che il proprietario non può opporsi ad attività altrui in altezza se non prova un concreto pregiudizio alle attuali o ragionevolmente prevedibili utilizzazioni del fondo, comprese le possibili edificazioni future secondo criteri di normalità. L’installazione del ledwall, pur ancorata al muro condominiale, è trattata come attività che incide sullo spazio aereo del vicino e quindi soggetta al vaglio dell’interesse concreto del proprietario confinante.
Contenuto dell’“interesse concreto” del confinante
L’interesse concreto è individuato in un complesso di elementi fattuali: destinazione abitativa dell’immobile confinante, presenza di finestre a tetto e di un terrazzo destinati a illuminazione, aerazione e godimento dell’abitazione, intensità e direzione del fascio luminoso del ledwall, orari di funzionamento serali/notturni, nonché le lamentele e comunicazioni dei conduttori che segnalano disturbo alla vivibilità dei locali. Sono considerate anche le “possibili destinazioni future” del fondo, in linea con l’orientamento per cui il proprietario può trarre dalla cosa tutti i vantaggi normali, ivi compresa la futura edificazione in altezza, purché senza danno per terzi. Tali circostanze integrano un pregiudizio attuale e potenziale sufficiente a fondare l’opposizione ex art. 840, comma 2, c.c.
Conformità amministrativa, pregiudizio civilistico ed effetti decisori
La decisione distingue nettamente tra:
conformità dell’impianto a disciplina amministrativa e limiti sull’inquinamento luminoso (parametri pubblicistici);
accertamento civilistico del pregiudizio al diritto di proprietà, che resta autonomo e può condurre a ritenere illegittima l’occupazione dello spazio aereo anche in presenza di autorizzazioni amministrative.
Sul piano decisorio, il Tribunale:
rigetta le domande del Condominio tese a far dichiarare pienamente legittima l’installazione;
accerta il diritto della proprietaria confinante a opporsi alla collocazione del ledwall nello spazio aereo sovrastante il suo fondo;
non accoglie la domanda di rimozione, essendo l’opera non ancora realizzata;
regola le spese secondo il criterio della soccombenza prevalente del Condominio.

